Secondo il principio contabile nazionale OIC 24, si definisce avviamento l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
Secondo l’IFRS 3, per “avviamento” si intendono “i futuri benefici economici derivanti dagli assets che non è possibile identificare individualmente e iscrivere separatamente“. Il presupposto per la contabilizzazione di un avviamento come voce a se stante è infatti quello che non si sia riusciti ad allocarlo altrove, imputandolo ad altre specifiche attività.
L’iscrivibilità in bilancio del solo avviamento acquisito a titolo oneroso, prescritta dalla normativa civilistica italiana ma anche dai principi contabili internazionali e dalla normativa di altri paesi, postula per converso il divieto di contabilizzare l’avviamento implicito o autogenerato, che emerge come valore solo nell’ambito di una valutazione negoziale dell’azienda cui si riferisce, per poi acquisire una legittima iscrivibilità in capo alla società acquirente, beninteso se è acquisito a titolo oneroso.
L’approfondimento sarà pubblicato a breve in una circolare.