Arriva il chiarimento del Ministero dello Sviluppo economico: niente sindaco supplente per l’organo di controllo monocratico.

di Virginia Tosi - - 1 Commento

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere n.180772 del 28/08/2012, ha soddisfatto la richiesta di chiarimenti degli uffici del registro delle imprese di Lecce e di Novara in merito alla necessità o meno di nomina di un sindaco supplente, in caso di organo di controllo monocratico.

In particolare il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che la risposta a tale dubbio sia da ricercarsi nel confronto tra le formulazioni dell’art 2477 c.c. e dell’art. 2397 c.c.

Da un lato il primo articolo afferma, per le società a responsabilità limitata, che “se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, dall’altro l’art. 2397 c.c., con riguardo al collegio sindacale della S.p.a., evidenzia la nomina dei sindaci supplenti non solo come contemplata, ma come obbligatoria. Ciò fa dedurre che il legislatore abbia inteso, per la configurazione mococratica della S.r.l., evitare complicazioni collegate alla previsione di un sindaco supplente. Tale conclusione trova, secondo il suddetto Ministero, ulteriore conferma nel comma 5 dell’art. 2477, dove è disposto che “nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”. Tale articolo prevede infatti la nomina dei sindaci supplenti per i collegi composti da tre o cinque membri effettivi mentre nulla dispone in merito all’organo di controllo monocratico, ragion per cui si ritiene che la composizione di quest’ultimo risulti delineata dal solo art. 2477.

Il ministero conclude pertanto il suo parere affermando che, “sia nel caso di previsione volontaria dell’organo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.”

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Commenti 1

  1. Mi sembra che l’impostazione del Ministero sfugga a qualsiasi logica perchè nel momento in cui l’unico sindaco non sia più in grado di operare, la società rimane priva di organo di controllo almeno fino a quando non si proceda alla nuova nomina.
    Ciò in contrasto con l’altro sistema che prevede addirittura due sindaci supplenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

diciannove − uno =