Ai sensi dell’art. 2492 c.c., compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e corredato dalla relazione del collegio sindacale e del soggetto cui spetta la revisione legale dei conti, è depositato presso il registro delle imprese.
Secondo il principio contabile OIC 5, il bilancio finale di liquidazione si compone di stato patrimoniale e conto economico relativo all’ultimo esercizio. Risulta opportuno predisporre e allegare al bilancio finale di liquidazione anche un conto economico relativo all’intero periodo di liquidazione, anche al fine di soddisfare la normativa fiscale, la quale considera la liquidazione come un unico periodo d’imposta.
L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.