Revisori degli enti locali: la circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno

di Virginia Tosi - - Commenta

Il CNDCEC, attraverso l’Informativa n.44  del 22 maggio 2012,  ha trasmesso agli Ordini territoriali la circolare n. 7 del 5 aprile 2012, con cui il Ministero dell’Interno ha fornito le prime necessarie indicazioni in merito alle nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli Enti locali, enunciate nel DM 15 febbraio 2012 n. 23 (si rinvia all’articolo “Nuove modalità di selezione e nomina dei revisori degli enti locali: l’analisi dell’IRDCEC”).

La suddetta circolare intende infatti concentrare l’attenzione sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali, al fine di far riflettere sull’importanza del DM e delle nuove competenze che esso ha, in materia, attribuito al Ministero dell’Interno e alle Prefetture. Obiettivo primario è anche quello  di uniformare le procedure applicative in materia su tutto il territorio nazionale.

La circolare innanzitutto descrive le fasi e le procedure che occorre seguire per la nomina dei revisori degli enti locali:

1. il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali deve istituire l’elenco dei revisori;

2. il Ministero dell’Interno deve quindi rendere noto, con un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (che va divulgato anche nelle pagine web del sito del Ministero) la data di effettivo avvio del procedimento di selezione dei revisori in scadenza d’incarico;

3. l’ente locale interessato deve procedere alla comunicazione della data di scadenza dell’organo di revisione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza. Tale comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza, nel periodo di prima applicazione del regolamento ed almeno 2 mesi prima, nella fase a regime.

4. la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo deve quindi comunicare all’ente o agli enti interessati la data, il luogo e l’ora nel quale si procederà all’estrazione, in seduta pubblica, alla presenza di un Prefetto o di un suo delegato.

5. deve infine avvenire l’estrazione alla data e all’ora stabilita tramite sistema informatico e procedura standardizzata: devono essere estratti dall’articolazione regionale dell’elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che va designato per la nomina a revisore il primo degli estratti, al quale devono subentrare in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell’avente diritto alla nomina;

La circolare sottolinea inoltre che l’art. 235 comma 1 del DLgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che all’organo di revisione contabile degli Enti locali si applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi contenute nel DL n. 293/1994 (conv. L. n. 444/1994), per cui, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta “prorogatio” per il periodo di 45 giorni.

Pertanto, secondo il Ministero, gli organi di revisione in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento proseguono la propria attività nell’Ente per 45 giorni e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del DLgs. 267/2000 (secondo cui “i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri”) e l’organo di revisione dura in carica tre anni.

I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di effettivo avvio del procedimento devono invece essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco.

La circolare  affronta anche la problematica relativa all’applicabilità delle nuove disposizioni agli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.  Al riguardo la circolare  puntualizza che il comma 29 dell’art 16 del DL 138/2011 stabilisce che le disposizioni ivi contenute “si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Secondo il Ministero, è da escludere l’applicabilità delle disposizioni riguardanti l’estrazione dei revisori nei citati ambiti territoriali, fino a quando le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale o provinciale, si applica quella statale di riferimento.

Alla circolare sono poi allegate specifiche linee guida per l’iscrizione dei revisori nell’elenco le quali evidenziano le modalità di istituzione dell’elenco e di presentazione delle domande di iscrizione, il contenuto e la pubblicità dell’elenco, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, le procedure di formazione ed aggiornamento dell’elenco.

 

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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