Il dissenso degli Ordini di Milano, Roma e Torino in tema di controlli nelle Srl

di Virginia Tosi - - Commenta

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Roma e Torino hanno inviato un articolato documento al CNDCEC, invitandolo a dissentire dal contenuto della Circolare Assonime n.6 del 7/3/2012, la quale ha affrontato il tema delle novità introdotte in materia di sindaco unico e revisione legale nelle società a responsabilità limitata.

Secondo quanto afferma l’Assonime con la citata circolare, il nuovo regime normativo accentua il distacco tra le funzioni di controllo previste per le società a responsabilità limitata e le funzioni di controllo previste per le società per azioni, a conferma del fatto che nei due tipi sociali cambiano le esigenze che i controlli sono diretti a soddisfare. Sempre secondo l’Assonime tale distacco troverebbe giustificazione nell’assunto base della riforma societaria del 2003, tesa a prevedere la società a responsabilità limitata quale tipo sociale autonomo dalla società per azioni e con un insieme di proprie e specifiche norme. Secondo l’Assonime la previsione di tipologie differenti di controlli Tra Srl e Spa troverebbe giustificazione in alcune difformità tra i due tipi sociali:

1. Se la Srl è una società incentrata sul socio che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e del capitale di credito, la Spa è una forma più aperta che raccoglie capitale di rischio e capitale di credito;

2. nella srl i soci non sono meri investitori e dunque sono molto più intensamente coinvolti nella gestione.

Secondo gli Ordini di Milano, Roma e Torino, le affermazioni dell’Assonime appaiono contraddittorie e tralasciano il fatto che, dal momento che il legislatore ha attribuito la responsabilità limitata sia alla Srl che alla Spa, non ha senso, a parità di dimensioni e interessi in gioco, un differente sistema di controlli. Tali ordini dichiarano infatti di non comprendere “la ragione per cui due imprese collettive, costituite in forma di società di capitali aventi identiche caratteristiche quanto ai parametri dimensionali, entrambe dotate del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale e strutturate secondo lo stesso modello organizzativo, siano disciplinate dal legislatore in modo diverso per quanto attiene al delicatissimo aspetto dei controlli, posti non solo a tutela dei soci, ma anche, e soprattutto, dei creditori e dei terzi.

La soluzione proposta dagli Ordini di Milano, Roma e Torino, è quella di affermare, all’interno dell’art. 2477 c.c., che, quando la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria ai sensi della lett. c9 del terzo comma (per il superamento per due esercizi consecutivi di due dei parametri previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata) si applicano le norme in materia di spa. Ne conseguirebbe che  per tali ordini il “sindaco unico”  dovrebbe essere ammesso esclusivamente nelle le srl sotto soglia, “a nulla rilevando il solo ammontare del capitale sociale o la circostanza che la srl sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che, infine, la srl controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti”.

I suddetti organi evidenziano le loro perplessità anche in merito all’altra novità in materia di controlli, vale a dire la possibilità di nominare esclusivamente un revisore legale, in luogo di un organo di controllo monocratico o pluripersonale. Nel documento è infatti affermato che tale possibilità segna “lo sconfinamento nel più totale disconoscimento delle norme e delle regole vigenti in materia”.

Gli Ordini a tal proposito sostengono anche che la Massima del Consiglio Notarile di Milano, affermando che “il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione «organo di controllo o revisore»”, appare in contrasto con la Circolare Assonime che invece sostiene che il soggetto esterno abbia il compito di effettuare esclusivamente l’attività di revisione legale.  Se si verificasse tale ultima ipotesi, secondo gli Ordini, gli amministratori di srl anche con centinaia di milioni di euro di fatturato o patrimonio netto, potrebbero porre in essere operazioni imprudenti e pericolose senza un organo che possa controllare ed intervenire in tempo utile.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

quindici − otto =