Attestazione della ragionevolezza dei piani di risanamento e riequilibrio

di Roberto Moro Visconti - - 2 Commenti

A differenza delle attestazioni in merito alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano di concordato preventivo ex art. 160 l.fall. e all’attuabilità dei piani di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., nell’ambito dei piani di risanamento e riequilibrio ex art. 67, 3° comma, lett. d)., l.fall., l’attestazione richiesta al professionista dalla legge riguarda la sola «ragionevolezza» del piano.

L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.

 

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

Commenti 2

  1. Questo e’ il blog giusto per tutti coloro che vogliono capire qualcosa su questo argomento. Trovo quasi difficile discutere con te (cosa che però in realta’ vorrei… haha). Avete sicuramente dato nuova vita a un tema di cui si e’ parlato per anni. Grandi cose, semplicemente fantastico!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

dieci + quattro =