Nella giornata di ieri, 29 Marzo 2012, il Senato ha approvato con 246 si, 33 voti contrari e 2 astensioni, il DDL 3194 di conversione del D.L. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo ha apportato modifiche a quello precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, dove dovrà pertanto ritornare, probabilmente già il prossimo martedì, per l’esame in terza lettura al fine di ottenere l’approvazione definitiva.
Non sono intervenute modifiche in materia di controlli societari rispetto al Ddl n. 3194. Viene infatti confermata l’abrogazione del comma 3 dell’art 2397 che era stato aggiunto dalla legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) e successivamente modificato dal D.L. 5/2012. A seguito delle modificazioni apportate da tale decreto, il citato comma 3 prevedeva la possibilità per le S.p.a. di far svolgere le funzioni del collegio sindacale ad un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, laddove lo statuto non disponesse diversamente e ricorressero le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis.
L’art. 2397 c.c. dunque, dopo un’odissea segnata dal susseguirsi di modifiche intervenute da Novembre 2011 ad oggi, è rimasto invariato rispetto al testo vigente ante legge di Stabilità 2012.
L’organo di controllo ritorna dunque ad essere obbligatoriamente collegiale e a doversi comporre di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci e di due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti in alternativa tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nelle circostanze in cui non sussista l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, lo statuto può affidare al collegio sindacale anche la revisione legale, essendo però necessario in tale ipotesi che il collegio sindacale sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Quanto invece all’articolo 2477 che disciplina il sistema di controlli nelle S.r.l nessuna ulteriore variazione è stata introdotta rispetto alle modifiche ad esso apportate dall’art. 35 comma 2 del DL 5/2012. Si riscontra infatti soltanto una mera correzione formale: al primo comma dell’art. 2477 l’espressione “e poteri” è stata sostituita con “e i poteri”. Si comprende bene che si tratta di una variazione non atta ad influenzare la disciplina giuridica dell’organo di controllo.
La nuova versione dell’articolo 2477 consente alla società, nel caso in cui si presentino i requisiti che la obbligano a dotarsi di una struttura dei controlli, di scegliere tra varie opzioni. L’atto costitutivo può infatti prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Infatti, anche nei casi di nomina dell’organo di controllo previsti dall’art. 2477 commi 2 e 3, può essere nominato in alternativa il revisore legale dei conti. Se a dover essere nominato è l’organo di controllo, secondo il disposto del nuovo art. 2477, “se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.
In conclusione, il sindaco unico, se è forma prevista ex lege per l’organo di controllo nelle Srl, è al contrario figura perentoriamente preclusa nelle S.p.a.