Nasce ufficialmente l’elenco dei revisori degli enti locali

di Patrizio Battisti - - 5 Commenti

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 67 del 20 marzo 2012, nasce ufficialmente il nuovo elenco dei revisori degli enti locali. Sui contenuti del decreto già abbiamo fatto una disamina nei giorni scorsi (vedi post del 19.3.2012). Occorre però ritornare di nuovo sulla questione poiché con una nota dello scorso venerdì (23.3.2012) il Ministero dell’Interno esplicita con chiarezza un primo obbligo da adempiere con tempestività per tutti coloro che non hanno mai svolto l’attività di revisione all’interno di un ente locale.

Nell’articolo avevamo evidenziato che in sede di prima applicazione (art. 4) venivano confermati i requisiti dell’anzianità e dell’esperienza; veniva rimodulato il requisito della formazione e si introduceva una nuova condizione: per essere iscritti nella prima fascia occorre dimostrare di aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale.

Con la nota si ha la conferma della necessità di adempiere a tale ulteriore requisito.

Tutti coloro che non hanno mai esercitato l’attività di revisore negli enti locali, fermi gli altri requisiti previsti dall’art. 3, per poter ottenere l’iscrizione è necessario che abbiano presentato entro la data di entrata in vigore del decreto (4 aprile 2012) la richiesta a svolgere le funzioni di organo di revisione di un ente locale.

A dire il vero già prima della pubblicazione del decreto il Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega agli enti locali, dott. Giosuè Boldrini, aveva lanciato un appello invitando i propri iscritti all’invio della domanda così come l’ANCREL, nel proprio sito web, il 22 marzo, ha invitato tutti coloro che non hanno ancora provveduto a presentare la domanda con raccomandata A.R. o PEC utilizzando il fac simile che riportiamo a margine del presente articolo.

Per richiedere invece l’iscrizione nell’elenco occorre ancora attendere poiché la domanda si presenterà esclusivamente in via telematica entro un termine che sarà fissato con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e on line.

Per finire il Ministero ricorda che la disciplina di formazione dell’elenco, delle sue modalità di formazione e aggiornamento è al momento transitoria, e andrà a regime dal 1° gennaio 2014. La Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento affari interni e territoriali del ministero fornirà indicazioni più dettagliate sulle disposizioni del decreto.

 

Fac simile di lettera da inviare al Comune entro il 4 aprile 2012 (predisposta dall’ANCREL)

 

Al Sig. Sindaco del Comune di

 

Oggetto: richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione

 

Il sottoscritto              nato a               residente a        in via        codice fiscale

iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabile di …….. al n……

( oppure) al Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 al n……

 

Visto l’art.16, comma 26 lettera b) del d.l.138/2011

 

Richiede

 

di svolgere la funzione di revisore con il primo rinnovo dell’organo di revisione di codesto Comune.

 

 Lì

 

Firma

 

( da inviare per raccomandata A.R. o posta elettronica certificata)

 

 

 

Autore dell'articolo
mm

Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 5

  1. Domanda: un Segretario comunale in servizio può assumere incarichi di revisore unico in un altro Comune essendo iscritto al Registro dei Revisori presso il Ministero di Grazie e Giustizia?

  2. SONO UN ISCRITTO REGOLARMENTE ALL’O.D.C.E.C DAL 2007 E QUINDI DA 5 ANNI. SONO REGOLARMENTE ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE DEI REVISORI.
    HO FATTO NEL 2011 UN CORSO DI FORMAZIONE A ROMA.
    HO PRODOTTO LA DOMANDA AI SINDACI DEI COMUNI INERENTE LA DISPONIBILITA’ FACENDO RICHIESTA AI COMUNI DELLA MIA PROVINCIA.
    ORA BISOGNA ASPETTARE DI FARE LA DOMANDA PER ISCRIVERSI ALL’ELENCO DEI REVISORI IN PREFETTURA.
    IN SOSTANZA IL LAVORO LO SI RICERCA MA SONO SOLO I SOLITI NOTI AD ESSERE NOMINATI E A POTERLO FARE.
    GRADIREI UNA RISPOSTA, NEL MERITO GRAZIE.

    1. mm Post
      Author

      In pratica occorre attendere che venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale la data di inizio e le modalità di presentazione delle domande. Sulla base di quanto dichiarato lei potrà inoltrare la domanda per l’adesione alla prima fascia: comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Ricordo che i requisiti in fase di prima iscrizione sono i seguenti:

      Comuni fascia 1)
      – Iscrizione da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
      – aver avanzato, entro il 4.4.2012, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;
      – aver conseguito almeno 15 crediti formativi acquisti nell’ultimo triennio 2009/2011. Tali crediti devono essere stati riconosciuti dagli Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi.

      Comuni fascia 2)
      – Iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
      – aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente per la durata di tre anni;
      – aver conseguito almeno 15 crediti formativi acquisti nell’ultimo triennio 2009/2011. Tali crediti devono essere stati riconosciuti dagli Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi.

      Comuni fascia 3)
      – Iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
      – aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente per la durata di tre anni;
      – aver conseguito almeno 15 crediti formativi acquisti nell’ultimo triennio 2009/2011. Tali crediti devono essere stati riconosciuti dagli Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi.

  3. mm Post
    Author

    Con la pubblicazione in data odierna 5/4/2012 della Circolare FL/72012 ( di cui parleremo ampiamente nei prossimi giorni) possiamo intanto rispondere, con ufficliatà, ai colleghi che ponevano il problema del periodo transitorio. Cito testualmente – Gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avviso del nuovo procedimento, che – come previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – proseguono la propria attività nell’ente per ulteriori 45 giorni con l’istituto della prorogatio (n.r. Legge 15.7.1994, n.444) ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’articolo 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, secondo cui ” i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri” e l’organo di revisione contabile durerà in carica tre anni.
    I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessarimente essre sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco, con le modalità previste dal regolamento in esame.

  4. di fatto quando entra in vigore il nuovo regolamento? i rinnovi in scadenza ad aprile soggiacciono alle nuove regole? anche se non sono ancora disponibili gli elenchi (che saranno formati entro 90gg). una nomina fatta secondo le vecchie regole, in attesa di elenchi, cosa comporta?

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