Nuove modalità di nomina dei Revisori negli enti locali

di Patrizio Battisti - - 9 Commenti

Con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, anticipato il 16 marzo dal sito internet del Ministero dell’Interno, prende avvio la riforma delle modalità di nomina dei Revisori degli Enti Locali così come definita dall’art. 16, comma 25, del decreto legge 138/2001.
Si tratta di una rivoluzione attesa da mesi dagli addetti ai lavori. Con il Decreto molti dubbi vengono chiariti ma alcune perplessità rimangono inevase, tant’è che nel Comunicato il Ministero fa presente che “dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale verranno diramate istruzioni di dettaglio sul contenuto delle disposizioni del predetto decreto”.
Le disposizioni di base vengono confermate: tutti coloro che vogliono iniziare e/o continuare ad esercitare l’attività di revisione all’interno dei Comuni e delle Province devono chiedere di essere iscritti in un elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Sono state definite tre fasce di enti sulla base della popolazione residente:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
c) fascia 3: comuni con  popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province.
I Revisori saranno iscritti nell’elenco della Regione di appartenenza in relazione alla residenza anagrafica e si potrà fare domanda per essere inseriti in una o più fasce a seconda dei requisiti soggettivi del professionista.
Il decreto (art. 3) stabilisce quelli che sono i requisiti per l’inserimento “a regime” mentre per dare immediato avvio alla riforma con l’art. 4 si ha una prima deroga alla regola generale.
La regola generale d’iscrizione si basa su tre criteri: anzianità, esperienza e formazione.
Innanzitutto occorre chiarire che il per il neo-professionista è preclusa per i primi due anni la possibilità di svolgere l’attività di revisione negli enti locali poiché per accedere alla prima fascia bisogna essere iscritti da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; con un’anzianità d’iscrizione di cinque anni e l’esperienza sostenuta in un ente locale per almeno un triennio, si ha la possibilità di accedere alla seconda fascia. Il terzo livello è riservato ai professionisti più esperti ossia coloro che possono vantare almeno dieci anni d’iscrizione e hanno svolto due incarichi triennali presso gli enti locali.
Come abbiamo poc’anzi detto all’anzianità e all’esperienza occorre aggiungere la formazione. Tutti devono aver conseguito, ogni anno, nel periodo gennaio – novembre, almeno 10 crediti formativi. Tali crediti vengono certificati dopo aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
In sede di prima applicazione (art. 4) vengono confermati i requisiti dell’anzianità e dell’esperienza; viene invece rimodulato il requisito della formazione e viene introdotta una nuova condizione: per essere iscritti nella prima fascia occorre dimostrare di aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale.
Come abbiamo detto il requisito della formazione, in prima applicazione, viene rimodulato: i crediti formativi da far valere sono 15 ma devono essere stati sostenuti nell’ultimo triennio 2009/2011. Tali crediti devono essere stati riconosciuti dagli Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi.
Vediamo adesso come avviene l’iscrizione, come sarà formato l’elenco e come saranno scelti i Revisori.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica e firmata digitalmente. Nella stessa occorrerà indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita, la residenza e la data e il numero d’iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché l’eventuale indisponibilità ad assumere l’incarico in uno o più ambiti territoriali provinciali. Inoltre occorrerà provare il possesso dei requisiti per l’accesso all’elenco. Il termine di presentazione delle domande è ancora da definire e sarà fissato con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero dell’Interno.
Le disposizioni per la formazione dell’elenco sono articolate e prevedono una prima fase iniziale ed un’altra a regime che entrerà in vigore il 1 gennaio 2014.
La fase iniziale prevede due step. Con l’avvio del primo modulo saranno garantite le nomine per quegli enti che vedranno scadere l’organo di revisione entro il 28 febbraio 2013. Il primo elenco sarà formato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande che ribadiamo al momento è ancora da definire. Da tale elenco verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013 che quindi hanno certificato di avere i requisiti in prima applicazione (art. 4). In un secondo momento il Ministero con apposito avviso fisserà un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale i soggetti già iscritti nel primo elenco (valido fino al 28 febbraio), ma anche i soggetti non ancora iscritti nel primo elenco, dovranno dimostrare di aver nel frattempo acquisito il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 ossia dalla fase a regime, in particolare aver acquisito 10 crediti formativi tra gennaio e novembre 2012.
Da questo secondo elenco saranno estratti i revisori necessari agli enti che vedranno il proprio organo di revisione scaduto nel periodo 1 marzo – 31 dicembre 2013.
Con il 1 gennaio 2014 entra la fase “a regime”. Entro tale data, i professionisti già iscritti, dovranno dimostrare il mantenimento del permanere dei requisiti di cui all’art. 3, con le modalità e i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell’Interno il quale provvederà all’aggiornamento dell’elenco al 1 gennaio di ciascun anno.
Per quanto concerne la nomina dell’organo di revisione all’interno dell’ente locale viene confermata la modalità di estrazione.
Una volta completata la prima fase di formazione dell’elenco il Ministero dell’Interno renderà noto, con avviso in Gazzetta Ufficiale, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento. Gli enti locali che necessitano di sostituire l’organo di revisione venuto a scadenza, dovranno avanzare alla Prefettura UTG della Provincia di appartenenza, la richiesta di nomina di un nuovo Organo di revisione. In fase di prima applicazione delle nuove modalità di nomina tale comunicazione deve avvenire con 15 giorni di anticipo dalla scadenza dell’organo mentre successivamente i termini sono allungati di due mesi. In caso di cessazione anticipata dell’incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
La Prefettura dovrà comunicare agli enti locali, che hanno fatto richiesta, il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori. L’estrazione, con procedura informatica, sarà effettuata presso la sede della Prefettura, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato. La seduta sarà pubblica. Per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare saranno estratti tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare. Successivamente il Consiglio dell’Ente con apposita delibera provvederà a procedere alla nomina dell’Organo di Revisione previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del TUEL, ovvero in caso di rinuncia. In pratica dovrebbe trattarsi di una mera ratifica.
Per finire il decreto toglie all’Ente anche la possibilità di scegliere il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso di composizione collegiale, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico.
Per finire sembra di capire che, fino alla data di effettivo avvio del nuovo procedimento, laddove vengono a scadenza gli organi di revisione, gli enti locali possono continuare a nominare i nuovi revisori con le norme tuttora previste dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000.

Autore dell'articolo
mm

Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 9

  1. più che un commento la mia è una domanda.
    Sono iscritta all’ordine di Bologna nella sezione A dal 1980
    Sono iscritta e registrata nella sezione attiva nel recente registro dei revisori
    Ho effettuato 12 crediti formativi , con relativo esito positivo in luglio 2013 per la revisione degli enti locali.
    Quando e se mi posso iscrivere nell’elenco dei revisori degli enti locali?
    Grazie
    Ferri Paola

    1. mm Post
      Author

      Dagli elementi che lei ha indicato, i requisiti per effettuare l’iscrizione, a regime, al registro dei revisori degli enti locali tenuto presso il Ministero dell’Interno sono stati conseguiti. Nel corso del mese di dicembre (o forse quest’anno anche qualche settimana prima) dovrebbe essere riaperto il portale del Ministero dell’Interno nel quale è possibile effettuare l’iscrizione e quindi partecipare, dal prossimo anno, all’estrazione degli incarichi.
      Il sito a cui bisogna accedere è indicato nel seguente link http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html .
      Colore che non erano già iscritti in precedenza devono effettuare propedeuticamente la richiesta di registrazione seguendo le procedure riportate nel sito. Una volta effettuata l’iscrizione ed ottenuto le credenziali (user e password) occorre effettuale l’accesso al sistema ed indicare la fascia di appartenenza secondo i requisiti e l’ottenimento dei crediti formativi. La procedura è molto semplice e guida l’utente nella scelta del corso o dei corsi che sono stati validati dal Ministero dell’Interno.
      Le consiglio di andare a vedere il sito “finanza locale” del Ministero dell’Interno, nella pagina “Elenco revisori enti locali” dove troverà tutte le informazioni che in via breve lo ho fornito poco sopra.
      Da rammentare infine che dall’anno 2014 i soggetti iscritti nell’elenco dovranno effettuare il versamento del contributo di partecipazione alle spese di tenuta del registro dell’importo attualmente di € 25,00,entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

    1. mm Post
      Author

      Partiamo dal presupposto che la domanda si riferisce ai crediti maturati nel 2012 ai fini della possibilità di iscrizione nell’elenco regionale dei Revisori Locali per gli enti locali. Tale elenco è tenuto dal Ministero dell’Interno e quindi a tale ente occorre comunicare i crediti. A tal proposito il Ministero nelle pagine della “finanza locale” ha creato una piattaforma web con la quale chi ha già provveduto a fare l’iscrizione nella fase di prima formazione del registro (giugno 2012) dovrà soltanto inserire i crediti maturati mentre chi deve fare la prima iscrizione dovrà inserire tutti gli ulteriori dati richiesti.
      Il sistema di accreditamento non è difficile occorre seguire tutte le istruzioni dell’informativa (pdf) scaricabile dal sito oppure seguire un breve corso on line. Si rammenta che i crediti che si possono inserire sono soltanto quelli relativi ai corsi validati dal Ministero e che sono già precaricati nel portale. Tutti gli altri corsi, se riconosciuti dal proprio Ordine saranno utili ai fini della Formazione Professionale Continua ma non ai fini dell’iscrizione nel registro. L’indirizzo della piattaforma del Ministero dell’Interno è il seguente: http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html

  2. mm Post
    Author

    Al momento ancora non sono state impartite istruzioni in merito. L’ultimo documento approvato dal Ministero dell’Interno è la Circolare N. 7 del 5.4.2012. In pratica siamo in attesa che venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale la data di inizio e le modalità di presentazione delle domande.

  3. mm Post
    Author

    Con la pubblicazione in data odierna 5/4/2012 della Circolare FL/72012 ( di cui parleremo ampiamente nei prossimi giorni) possiamo intanto rispondere, con ufficliatà, ai colleghi che ponevano il problema del periodo transitorio. Cito testualmente – Gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avviso del nuovo procedimento, che – come previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – proseguono la propria attività nell’ente per ulteriori 45 giorni con l’istituto della prorogatio (n.r. Legge 15.7.1994, n.444) ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’articolo 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, secondo cui ” i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri” e l’organo di revisione contabile durerà in carica tre anni.
    I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessarimente essre sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco, con le modalità previste dal regolamento in esame.

  4. Ma perchè nessuno o quasi si preoccupa di chiarire cosa fare negli enti nei quali sta per scadere l’incarico? Anche io, come il collega Michele, ho la scadenza tra 20 giorni. Mi sembra scontato che sopravvivano le vecchie regole, ma nessuno lo sottolinea e anche l’autore di questo articolo non azzarda a dirlo con certezza.
    Grazie
    Saluti

  5. Nelle dichiarazioni politiche, il Prof. Monti, ha più volte citato il terzo impegno equità, ma alla luce dei dispositivi di legge emanati, questo è un traguardo più dichiarato che perseguito.
    Mi occuperó solo della nuova legge sui criteri di selezione dei Revisori legali.
    Devo fare una premessa. Il Governo Monti, ovunque vada, ripete quasi in un “mantra” che bisogna facilitare l’ ingresso dei giovani alle nuove e vecchie professioni.
    Allora per facilitare questo ha diviso i comuni in tre scaglioni di popolazione residente: comuni da zero a 4999 abitanti, con due anni di inscrizione e dieci crediti acquisiti sulla materia dal 1 gennaio al 30 novembre dell’anno precedente; comuni da 5000 a 14999 occorre iscrizione all’albo da almeno 5 anni e crediti pari a 10 sempre in materia di revisione o di contabilità degli enti pubblici, dulcis in fundo tre anni di revisione contabile presso un ente pubblico. Del terzi gradini oltre 15000 abitanti dico solo che occorrono 10 anni di iscrizione all’albo, aver svolto 2/3 incarichi, di tre anni ciascuno, presso enti pubblici.
    L’unica cosa che forse ha un senso è l’estrazione a sorte di quelli che, avendo i requisiti,
    saranno scelti come revisori dell’ente.
    Chiedo ma dov’è la meritocrazia? Per l’equità lasciamo perdere: un giovane professionista, dopo tre anni di praticantato e, avendo superato l’esame, quando potrà avere la possibilità di essere estratto per la prima e seconda fascia? E sapete quanti anni avrà per poter accedere alla terza fascia: 5 di laurea, più tre di praticantato e siamo a ventisette, deve aver seguito l’anno precedente un corso di dieci ore solo sulla materia revisione legale, ed aver già svolto due o tre incarichi di re igione, quindi più setteanni. Cioè se proprio tutto va bene intorno ai quarant’anni. Ma il requisito più grande è il c…o visto che l’estrazione è a sorte.
    Tanti auguri e complimenti al Prof. Monti per aver reso così semplice l’ingresso ai più giovani
    e un bravo al collega o ai colleghi che continuano a spartirsi gli incarichi con grande abilità volpina. Si perde il pelo ma non il vizio.
    Giuseppe Solinas dottore commercialista e revisore legale in Nuoro

  6. Finalmente un articolo che esegue una disamina completa e affronta anche il problema inerente al rinnovo degli organi in scadenza tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori.
    Opportuno, comunque, sarebbe definire con certezza che fino a quando non sarà pubblicato sulla G. U. la data di effettivo avvio del nuovo procedimento, gli Enti locali dovranno rinnovare l’organo in scadenza con le vecchie modalità (art. 234 D. Lgs. 267/2000).
    Questo è il caso del Comune di cui sono dipendente con funzione di responsabile del settore economico – finanziario e nel quale l’incarico del Revisore Unico scade il 30/4/2012.
    Se possibile, anche tramite mail, avrei piacere di ricevere l’indicazione certa che al rinnovo dovrò provvedere con le vecchie modalità.
    Ringrazio e saluto.
    Michele Perruggino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre × 3 =