Il Decreto semplificazioni: novità per il collegio sindacale e il sindaco unico di spa e srl

di Giorgio Gentili - - 1 Commento

Il Decreto semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 febbraio 2012 riporta nell’articolo dedicato alle “Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari” le seguenti modifiche normative che interessano il collegio sindacale ed il sindaco unico:

– Il terzo comma dell’articolo 2397 c.c. è stato modificato nel seguente modo: “Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”.

– All’articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.”;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell’organo di controllo o del revisore”;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.

In sintesi, nelle spa:

– il collegio sindacale è obbligatorio se vengono superati i parametri entro i quali è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata,

– il sindaco unico è previsto nel caso in cui tali parametri non vengono superati.

Nelle srl il Decreto semplificazioni ha puntualizzato che se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Pertanto, in mancanza di una previsione in merito, l’organo di controllo sarà un organo monocratico. In tali società si può avere opzionalmente il “revisore legale”. Infatti,  anche nei casi di nomina dell’organo di controllo previsti dall’art. 2477 commi 2 e 3 , può essere nominato in alternativa il revisore legale dei conti.

Autore dell'articolo
mm

Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 1

  1. Buongiorno, sono amministratore di una piccola SIM SPA con capitale sociale di euro 1.170.000. Attualmente abbiamo un board con 3 sindaci. E’ possibile ridurre il numero dei componenti? Abbiamo il revisore che certifica il nostro Bilancio ,piu’ Audit interno e Compliance. I costi stanno sempre piu’ premendo e una riduzione in questa direzione sarebbe auspicabile visti i pessimi risulttai degli ultimi esercizi. Grazie
    G.Porta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

8 + 19 =