La revisione “ai fini Irap” dei costi del personale R&S

di Gabriele Giammarini - - Commenta

Con il Documento di ricerca n. 168 l’Assirevi affronta il tema della relazione del revisore sulla deducibilità ai fini irap dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Il riferimento normativo è dato dal D.Lgs. n. 446/97, che all’art. 11, comma 1, lett. a), n.5) prevede, fra l’altro, la deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo “a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito, con risoluzione n. 104/E del 21 aprile 2009, che “sebbene il dato letterale dell’art. 11, comma 1, lettera a), n. 5) individui il Presidente del Collegio Sindacale quale soggetto tenuto a rilasciare l’attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo, non si possa, tuttavia, prescindere da un’interpretazione evolutiva della norma, che tenga conto del mutato contesto normativo di riferimento”; pertanto, la predetta attestazione dovrebbe essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale.

Il riferimento tecnico, in mancanza di uno specifico documento della prassi italiana, è dato dai principi di revisione Internazionali ed in particolare dall’ISA 805Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement”.

L’incarico di esprimere un giudizio in merito all’effettività dei costi di ricerca e sviluppo è da considerarsi come un incarico separato e, per tale circostanza, il lavoro da svolgere è di portata diversa rispetto a quello svolto di norma nell’ambito della revisione dell’intero bilancio. Il documento Assirevi riporta alcune linee guida utili per svolgere e documentare queste tipologie di incarico ed, in allegato, un modello di relazione da predisporre in questi casi.

Autore dell'articolo

Gabriele Giammarini

Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale, è esperto in tecniche di revisione, autore di pubblicazioni e relatore in convegni in materia di revisione legale. Collabora da oltre ventanni con società ai vertici mondiali del settore. Componente della commissione "revisione legale" dell'ODCEC di Ancona.

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