Le novità del D.L. n. 212/2011 riguardanti il collegio sindacale, il sindaco unico e l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

di Giorgio Gentili - -

Articolo di Giorgio Gentili e Virginia Tosi.
Il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297) recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, all’art 16 ha ulteriormente modificato la disciplina del sindaco unico introdotta dalla Legge n.183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012).

L’art 16, intitolato “Modifiche alla disciplina delle società di capitali” contiene le seguenti novità:

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi  sindacali nominati  entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza  naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno  2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

Pertanto il comma 9 risulta così sostituito: A partire dal 1º gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

Anteriormente al citato decreto, la Legge di stabilità prevedeva il bilancio semplificato solo per le srl che non avevano nominato il collegio sindacale. Nell’art 2477, la citata Legge di stabilità fa riferimento esclusivamente al sindaco unico. Il legislatore, sostituendo le parole “collegio sindacale” con “sindaco”, ha probabilmente voluto togliere un’incongruenza tra le due norme.

L’ introduzione del comma 13-bis apporta un chiarimento riguardo alla durata dei collegi sindacali con scadenza oltre il 31/12/2011, specificando che tali organi di controllo rimangono in carica fino alla scadenza naturale.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.