A seguito dell’abrogazione degli artt. 2409-ter cod. civ. e 155, comma 3, TUF, è venuto meno l’obbligo di tenuta del libro della revisione legale.
Secondo il Documento di Ricerca n. 160 di Assirevi del 2011, “ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte e i loro risultati”.
Deve invece essere mantenuto il libro dei verbali del collegio sindacale.
Autore dell'articolo
Roberto Moro Visconti
Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.
Commenti 1
buongiorno leggendo l’articolo vorrei capire se il revisore legale volontario ossia non obbligatorio, ma la cui nomina eè richiesta per altre finalità, oltre alle carte di lavoro possa avere il libro della revisione dove annotare i verbali periodici. il libro eventualmente dev’essere vidimato a cura della società oggetto di revisione? grazie