Il sindaco deve fare attenzione al calcolo delle perdite nelle società di capitali

di Ruggero Viviani - - Commenta

La fattispecie della diminuzione del capitale per perdite è un argomento all’ordine del giorno.

E’ stato già rilevato in codesto blog come attraverso l’interpretazione fornita dal Consiglio Notarile di Milano, mediante la Massima n. 122 del del 18 ottobre 2011, le perdite superiori ad un terzo del capitale possono essere ricondotte nei limiti fissati dal codice civile mediante semplice aumento del capitale stesso, senza ricorrere ad una sua preventiva riduzione (ved. artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, c.c.).

L’argomento è peraltro collegato direttamente con l’attuale crisi che stanno vivendo le imprese italiane.

Rientrano tra le funzioni attribuite al sindaco (che può pertanto fare le veci del revisore dei conti) quelle di accertare che le perdite non abbiano superato il suddetto limite.

Il sindaco deve sostituirsi agli amministratori, in caso d’inerzia di questi, quando la società consegua perdite che riducono il capitale di oltre un terzo,  dovendo sciogliere la società o prendere le iniziative più opportune (Trib. Toma, 7 maggio 2002).

Per la verifica del superamento del tetto succitato occorre correlare il capitale sociale con le perdite conseguite al netto delle riserve che insistono nel patrimonio netto della società.

E’ questo l’orientamento maggioritario in dottrina e seguito, altresì, dalla giurisprudenza della cassazione (Cass., sentenza n. 12347/1999).

Autore dell'articolo

Ruggero Viviani

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Brescia. Svolge da anni l’attività di pubblicista per effetto della quale ha scritto numerosi articoli e libri per conto delle principali case editrici italiane, specializzate in pubblicazioni rivolte ai professionisti e imprese.

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