Nei principi di revisione internazionali le attività preliminari sono finalizzate ad assumere una decisione in merito all’accettazione dell’incarico con un nuovo cliente – o al proseguimento dei rapporti già in essere oppure alla loro rinuncia – attraverso la comprensione della natura e della portata dello stesso. Gli aspetti da tenere in considerazione durante lo svolgimento di tali attività sono trattati nei principi numero 210, 220 e 300, oltre che nell’ISQC1.
Il codice civile non prevede nulla di simile nel caso in cui l’incarico di revisione sia affidato al collegio sindacale, ma al paragrafo R.10.10 delle “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato delle revisione legale dei conti”, nella versione in pubblica consultazione fino al 30 novembre sul sito del CNDCEC http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx, si raccomanda che i candidati sindaci-revisori svolgano anch’essi le attività preliminari (a loro volta oggetto di ulteriori e specifiche linee guida), che includono:
– la verifica dell’adeguatezza delle competenze professionali necessarie per svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse (Linea guida R.10.20);
– la verifica dell’integrità e della reputazione dei soggetti che operano nella società cliente (Linea guida R.10.20);
– la verifica del rispetto dei principi deontologici applicabili, con particolare riferimento all’indipendenza (Linee guida R. 10.40 e R.10.50);
– la definizione dei termini dell’incarico con la Direzione della società cliente (Linea guida R.10.30);
Tali attività andrebbero svolte collegialmente, durante una riunione preliminare presso la società cliente, e documentate nelle carte di lavoro. Durante questa fase sarebbe opportuno comunicare anche con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili.