Fondi rischi ed oneri negli IFRS

di Antonio Cavaliere - - Commenta

Gli IAS/IFRS prevedono che i Fondi per rischi ed oneri vengano rilevati solo quando sussiste un evento passato vincolante e l’impresa non ha alcuna realistica alternativa all’adempimento dell’obbligazione. Nella fattispecie per le passività oggetto di accantonamento, aventi una scadenza temporale differita, devono essere considerati anche gli effetti dell’attualizzazione, laddove l’effetto del valore attuale assuma rilevanza.
Il riferimento è l’IFRS 37 fra le “Provisions
Gli IFRS Richiedono la costituzione di un fondo solo quando:
• l’entità ha un’obbligazione in corso alla data di bilancio per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati;
• è probabile che tale fuoriuscita di risorse sia richiesta all’entità per l’adempimento dell’obbligazione; e
• può essere ragionevolmente stimato l’ammontare dell’obbligazione.
Quindi il fondo non può essere iscritto se non esiste una obbligazione attuale, legale o implicita.
Esempio: se l’impresa può evitare un costo futuro grazie ad azioni future, essa non ha un’obbligazione corrente e non deve costituire alcun fondo. Altro esempio, i fondi manutenzioni e riparazioni non possono essere accantonati.
In caso di accantonamento, per gli IFRS, il valore riconosciuto come fondo deve consistere nella migliore stima possibile del “costo minimo” necessario per l’adempimento dell’obbligazione alla data del bilancio. Come anticipato sopra, l’impresa dovrà attualizzare poi i flussi di cassa previsti applicando un tasso – ante imposte – che rifletta la valutazione
corrente di mercato.
Nel caso di Fondi ristrutturazione, si ha un’obbligazione solo ed esclusivamente quando è dimostrato l’impegno dell’impresa a intraprendere la ristrutturazione stessa.
I fondi rischi ed oneri secondo gli IFRS, vanno classificati quasi tutti nelle passività correnti perchè scaturiscono dal normale ciclo operativo dell’impresa, tranne nei casi di:
– fondi di quiescenza;
– fondi imposte differite;
– altri fondi che rappresentano passività da estinguere oltre 12 mesi,
che vanno classificati nelle passività non correnti.

Autore dell'articolo

Antonio Cavaliere

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti dell’ODCEC di Padova. Sindaco e Revisore specializzato in materia Revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno presso aziende italiane e filiali straniere in Italia. Ha maturato un’esperienza significativa in una primaria società di revisione contabile internazionale e successivamente in un primario gruppo industriale italiano con il ruolo di CFO. Pubblicista, iscritto all’albo dei giornalisti del Veneto, è autore di libri ed articoli in materia di revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno. www.antoniocavaliere.it

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