L’art. 23 del D.L. n. 98/2011 (Decreto per la Stabilizzazione finanziaria) ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642, relativo all’imposta di bollo sulle comunicazioni sui depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.
La Circ. Assosim n. 15/E del 26 agosto 2011 segnala che l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’interpretazione proposta dalla Associazione, considerando esclusi dalla comunicazione i soggetti che non sono qualificati “clienti” ai sensi del Provvedimento del Governatore Banca d’Italia 29 luglio 2009. Quindi i depositi di titoli costituiti da intermediari finanziari (Sim, banche, imprese di investimento, Oicr, SGR, Poste italiane ecc.) presso una banca o altro depositario, in conto proprio o per conto della propria clientela, non sono soggetti alle nuove norme.