IVA: i controlli dell’Auditor in presenza di rimborso o compensazione

di Dott.ssa Veronica Cagno - - Commenta

Differenza tra Compensazione e Rimborso IVA

Il soggetto IVA che a fine anno risulti a credito dell’imposta sul Valore aggiunto ha la possibilità alternativamente di utilizzare tale credito per il pagamento di debiti fiscali di uguale o diversa natura.

Compensazione verticale

Consiste nell’utilizzare il credito risultante dalla Dichiarazione IVA relativa l’anno precedente per il pagamento di debiti fiscali della medesima natura, quindi esso può essere utilizzato per il pagamento del debito scaturente nella liquidazione dei mesi successivi.

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Compensazione orizzontale:

La compensazione orizzontale riguarda l’utilizzo del credito per il pagamento di debiti fiscali di diversa natura (esempio: IRES, IRAP, INPS, INAIL), questo tipo di compensazione prevede che:

  • fino a importi superiori o uguali a 5.000 euro, la compensazione si può effettuare già dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione, e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva;
  • per importi superiori ai 5.000 euro si può effettuare solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e solo ed esclusivamente se assieme alla dichiarazione Iva è stato consegnato anche il visto di conformità apposto da professionista abilitato.

In particolare, le compensazioni orizzontali che superano la soglia dei 5.000 euro invece devono rispettare i requisiti precedenti, ovvero:

  • la presentazione preventiva della dichiarazione, non si può presentare prima del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
  • utilizzo esclusivamente i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 deve essere presentato solo telematicamente;
  • sulla dichiarazione deve essere stato apposto il visto di conformità.

In caso di compensazione, il modello F24 può essere presentato solo telematicamente.

Rimborso IVA

In caso di Credito IVA, il contribuente in possesso di partita IVA può chiederne il rimborso tramite specifica istanza da inoltrare all’Agenzia delle Entrate in due modi:

  • contestualmente alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA
  • tramite la presentazione dei modelli TR-IVA per ciascuno dei primi trimestri dell’anno.
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Controlli del Revisore Legale

Ai fini della Revisione Legale, l’Auditor in presenza di una Società che vanta un credito IVA deve effettuare i controlli conseguenti specifici dell’attività di Revisione, riassumibili nei seguenti punti:

  •  sia nel caso in cui la Società richieda rimborso IVA o utilizzi il meccanismo della compensazione, il Revisore deve ottenere la scheda contabile relativa l’Erario C/IVA, e in presenza di più conti (Erario c/liquidazione IVA, Erario c/compensazione IVA, e via discorrendo) deve richiedere anche quelli;
  • in caso di rimborso IVA, l’Auditor deve ottenere la documentazione a supporto (Dichiarazione IVA annuale, istanza rimborso IVA, Modelli TR inviati all’Agenzia delle Entrate);
  • in caso di compensazione, richiedere lo specchietto del cassetto fiscale riportante i crediti IVA suddivisi per anno e la soglia del credito utilizzato alla data odierna, F24 IVA utilizzata in compensazione nell’anno con il codice tributo 6099;
  • ottenere in entrambi i casi, la documentazione inerente l’IVA: Modelli Liquidazioni periodiche inviati, liquidazioni mensili/trimestrali della Società, Dichiarazione IVA annuale, F24 saldo debito IVA con codici tributo (6001,6002,6003, e seguenti se contribuente è mensile o 6031, 6032, 6033 se invece è trimestrale);
  • effettuare di conseguenza i controlli incrociati tra documentazione fiscale ottenuta e riscontro contabile presente in Bilancio, in particolare con la scheda contabile dell’Erario c/IVA.

In ultima istanza è bene ricordate che la posta relativa all’IVA è particolarmente importante e possiede un medio rischio di revisione in virtù del codice sanzionatorio le cui disposizioni in materia IVA sono state revisionate dal 1° settembre 2024, in particolare l’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97 stabilisce che in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del fornitore, il cliente non sarà più obbligato ad autofatturarsi, ma dovrà segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. In caso di mancata segnalazione, verrà applicata una sanzione del 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. 

Inoltre, il codice relativo i reati tributari, enuncia che “il reato di omessa dichiarazione è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n.74/2000 ed è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni. Commette il delitto di omessa dichiarazione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, il reato scatta quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila.Omesso versamento di IVA”

Il reato di omesso versamento di IVA è punito dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 che prevede una pena della reclusione da sei mesi a due anni.

“Risponde del reato di omesso versamento di IVA, chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”

E per quanto concerne la compensazione, secondo quanto stabilito dall’art. 10 quater, “colui che commette il reato di indebita compensazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

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Autore dell'articolo
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Dott.ssa Veronica Cagno

Senior Auditor presso Società di Revisione. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Magistrale in Management all’Università di Economia di Genova, decide di svolgere il Praticantato professionalizzante per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale collaborando con Studi Tributari e Societari, maturando esperienza ed interesse in Contabilità ordinaria, Diritto Societario e Tributario. In seguito ha sostenuto l’esame di Stato con successo abilitandosi a Genova decidendo di non esercitare per scegliere la strada dell’Auditor presso una Società di Revisione seguendo i clienti dalla fase di Interim, Verifiche trimestrali e Final.

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