I Principi Contabili rappresentano le fondamenta sulle quali si basano le Società per la redazione del Bilancio d’esercizio, in linea con la normativa esplicata dal Codice Civile e dai documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dallo IASB (International Accounting Standard Board).
L’OIC, è una fondazione con sede legale a Roma nata nel 27 novembre 2001, con l’obiettivo di esprimere e stilare le linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio di tutte le Società, l’art 9 bis della legge 11 agosto 2014, n. 116 ne stabilisce i rispettivi ruoli e funzioni enunciando che:
“1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta.”
I testi di tali principi contabili vengono aggiornati costantemente e pubblicati sul sito della fondazione, qui di seguito l’elenco dei principi alla data odierna applicabili a partire dai Bilanci 2021:
- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 4 Fusione e scissione
- OIC 5 Bilanci di liquidazione
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 11 Finalità è postulati del bilancio d’esercizio
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e Risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto (gli emendamenti del 9 giugno 2022 relativi alle specificità delle società cooperative entrano in vigore dal 1° gennaio 2023)
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- OIC 30 Bilanci intermedi
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati
- OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali
- OIC 34 Ricavi (in vigore dal 1° gennaio 2024)
- OIC 35 Principio contabile ETS (inclusi emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023)
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I principi contabili internazionali sono invece regolati dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, il quale enuncia che:
“Gli International Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall’International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 10 aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato lo IASC International Accounting Standards Board (IASB) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS). L’uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell’informativa finanziaria nella Comunità, andrebbe reso obbligatorio per tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico.
Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e tenuto debito conto della dichiarazione rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull’attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari.
Per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario in primo luogo che esso rispetti il requisito di base stabilito dalle direttive del Consiglio sopra menzionate, vale a dire che la sua applicazione comporti un’autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni di un’impresa – principio che occorre valutare alla luce delle suddette direttive del Consiglio senza implicare un rigoroso adeguamento a tutte le disposizioni di tali direttive. In secondo luogo, è necessario che, in ossequio alle conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2000, il principio contribuisca all’interesse pubblico europeo e, infine, rispetti i criteri fondamentali per quanto riguarda la qualità dell’informazione prevista per le dichiarazioni finanziarie di cui si avvalgono gli utenti”
La Legge comunitaria 2003 n.306 estende l’applicazione di tali principi internazionali alle altre Società, in particolare a:
a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
((a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
c) Banche, finanziarie, intermediazione finanziaria, SIM, SGR
d) Imprese di assicurazione e Riassicurazione (D.lgs. 173/1997)
e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata,
f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, che redigono il bilancio consolidato;
g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
Gli IAS e IFRS attualmente in vigore sono i seguenti:
- IAS 1Presentation of Financial Statements
- IAS 2 Valuation and Presentation of Inventories in the Context of the Historical Cost System
- IAS 3 Consolidated Financial Statements
- IAS 4 Depreciation Accounting
- IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements
- IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices
- IAS 7 Statement of Changes in Financial Position
- IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
- IAS 9 Accounting for Research and Development Activities
- IAS 10 Events after the Reporting Period
- IAS 11 Accounting for Construction Contracts
- IAS 12 Income Taxes
- IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities
- IAS 14 Segment reporting
- IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices
- IAS 16 Property, Plant and Equipment
- IAS 17 Leases
- IAS 18 Revenue
- IAS 19 Retirement Benefit Costs
- IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- IAS 22 Business Combinations
- IAS 23 Borrowing Costs
- IAS 24 Related Party Disclosures
- IAS 25 Accounting for Investments
- IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
- IAS 27 Separate Financial Statements
- IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
- IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
- IAS 31 Interests in Joint Ventures
- IAS 32 Financial Instruments: Presentation
- IAS 33 Earnings per Share
- IAS 34 Interim Financial Reporting
- IAS 35 Discontinuing Operations
- IAS 36 Impairment of Assets
- IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- IAS 38 Intangible Assets
- IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
- IAS 40 Investment Property
- IAS 41 Agriculture
- IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
- IFRS 2 Share-based Payment
- IFRS 3 Business Combinations
- IFRS 4 Insurance Contracts
- IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
- IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
- IFRS 8 Operating Segments
- IFRS 9 Financial Instruments
- IFRS 10 Consolidated Financial Statements
- IFRS 11 Joint Arrangements
- IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
- IFRS 13 Fair Value Measurement
- IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
- IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
- IFRS 16 Leases
- IFRS 17 Insurance contracts
- IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements
- IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures
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Passaggio dai Principi contabili Nazionali a Internazionali
Il passaggio dai Principi Contabili Nazionali a quelli Internazionali si realizza in primis stabilendo la data di transizione ovvero la data di apertura dove sono presenti i saldi del Bilancio dell’anno X redatto secondo gli OIC.
Per la redazione del Bilancio dell’anno X+1 secondo i principi contabili internazionali (IFRS) è necessario determinare la situazione economica e patrimoniale della Società di apertura ovvero i saldi dell’anno X determinati applicando gli standard internazionali effettuando una sorta di ricostruzione, così come stabilito dagli art.7 e 7bis del Decreto Legislativo 38/2005.
Art.7 Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali
“1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Le riserve da valutazione relative alle attività e passività valutate al valore equo (fair value) nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).
3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.
4. L’incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.
5. L’incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.
6. L’incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.
Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l’art. 19-quater, comma 5) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018“.
7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale).
“1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell’art. 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest’ultima:
- si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
- è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
- può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 13 del presente decreto e quelle di cui all’art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”
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Riflessi sulla Revisione Legale
Ai fini della Revisione Legale l’Auditor deve richiedere in primis tale documentazione:
- Bilancio anno X redatto secondo i principi contabili OIC, comprensivo dei dati comparativi, prospetti dei movimenti dei conti di Patrimonio Netto, del Cash Flow e Note comparative a Bilancio
- Bilancio anno X+1 redatto secondo gli IFRS
- Schede Contabili relative alle rilevazioni effettuate secondo quanto disposto dagli IFRS.
A questo punto il Revisore deve controllare che le rilevazioni in coerenza con i principi contabili internazionali siano state fatte correttamente in virtù della normativa vigente, in particolare che siano stati fatti i seguenti passaggi al fine della redazione del Bilancio d’esercizio:
- Contabilizzazione delle attività e passività secondo gli IFRS
- Eliminazione delle attività e passività che non abbiano i requisiti richiesti per l’applicazione degli IFRS
- Riclassificazione delle Attività e Passività iscritte a Bilancio sulla base degli IFRS
- Applicazione Criteri di Valutazione previsti dagli IFRS delle Attività e Passività determinate.