Significatività e rischio di revisione

di Dott.ssa Veronica Cagno - - Commenta

La materialità o significatività rappresenta l’importo entro il quale il Revisore stabilisce errori chiaramente trascurabili rispetto a quelli che invece non lo sono, quindi è un concetto che si affianca al principio del rischio di revisione.

In virtù dell’incarico di Revisione Legale, una delle prime cose che deve fare il Revisore oltre a cercare di avere elementi sufficienti per affermare di conoscere la Società e l’ambiente in cui opera (sottoponendo a quest’ultima Questionari e check list), è stimare il Rischio di Revisione ovvero il rischio per il Revisore di dare un giudizio positivo ad un Bilancio che presenti errori significativi.

La significatività, in questo senso, stabilisce un limite entro il quale si parla di errori più o meno rilevanti per la valutazione del Bilancio nel suo complesso.

Come stabilito dal principio ISA 320I quadri normativi sull’informazione finanziaria spesso trattano il concetto di significatività nel contesto della redazione del bilancio, sebbene i quadri normativi sull’informazione finanziaria possano trattare la significatività in termini diversi, essi generalmente chiariscono che:

  • gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano                 in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
  • i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e   sono influenzati dall’entità o dalla natura di un errore, o da una combinazione di entrambe;
  • i giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto di errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare considerevolmente.”

Dal momento che l’obiettivo del Revisore è quello di ottenere elementi probativi sufficienti per poter esprimere un giudizio definitivo, è un valore che viene calcolato sulla base di determinati parametri quali: Totale Attività, Patrimonio Netto, Totale Ricavi, Totale Costi e Risultato prima delle imposte alle quali vengono applicate delle percentuali determinate dalla Guida IFAC (International Federation of Accountants) calcolando la significatività del Bilancio nel suo complesso.

In seguito si calcola la cosiddetta significatività operativa, determinata applicando una percentuale tar il 60% e l’85% a seconda che il rischio sia più o meno alto, per ridurre il rischio che gli errori non individuati siano maggiori rispetto a quella calcolata applicando le percentuali stabilite dall’IFAC, la stima della significatività operativa richiede anche un giudizio professionale sulla base di una conoscenza approfondita societaria, contabile e fiscale della Società.

Infine per stimare correttamente la significatività per la Società soggetta a Revisione legale, si applica un ulteriore percentuale tra il 5 e il 15% ovvero una Significatività specifica in modo da stimare il range di errori trascurabili da quelli che non lo sono quindi calcolare una “significatività personalizzata” sulla base dei dati contabili e risultati patrimoniali ed economici della Società.

Identificazione degli errori da parte del Revisore

Secondo quanto enunciato dal principio ISA 450, in virtù dell’identificazione degli errori durante la revisione legale, l’Auditor deve stabilire se sia necessario rivedere la strategia e il piano di revisione, nei seguenti casi:

  • la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile esistenza di altri errori che, se considerati insieme agli errori già identificati nel corso della revisione contabile, potrebbero essere significativi; ovvero
  • l’insieme degli errori identificati nel corso della revisione contabile approssimi la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale.

Se, su richiesta del revisore, la direzione abbia esaminato una classe di operazioni, saldo contabile o informativa e corretto gli errori individuati, il revisore deve svolgere ulteriori procedure di revisione per stabilire se permangano errori. Il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione, ad un livello di responsabilità appropriato, tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile, ove non vietato da leggi o regolamenti. Il revisore deve richiedere alla direzione di correggere tali errori.

Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore, egli deve comprendere le ragioni per le quali la direzione non ha effettuato le correzioni e deve tenere conto di tale comprensione nel valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, il revisore deve valutare nuovamente la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 per confermare se rimanga appropriata nel contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell’impresa.

Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine, il revisore deve considerare: l’entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati, l’effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso”.

Modifica della significatività nel corso della revisione contabile

Secondo il principio ISA 320 il Revisore deve modificare la significatività se nell’ambito della revisione legale, se venga a conoscenza di notizie, elementi rilevanti che lo avrebbero portato a stabilire sin dal principio un importo/valore differente.

“Qualora il revisore giunga a ritenere appropriato un livello di significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa) inferiore rispetto a quello inizialmente determinato, egli deve stabilire se sia necessario modificare la significatività operativa per la revisione e se la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad essere appropriate.”

Leggi anche : Il rischio di revisione: come si stima e che importanza ha nella revisione legale


Autore dell'articolo
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Dott.ssa Veronica Cagno

Senior Auditor presso Società di Revisione. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Magistrale in Management all’Università di Economia di Genova, decide di svolgere il Praticantato professionalizzante per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale collaborando con Studi Tributari e Societari, maturando esperienza ed interesse in Contabilità ordinaria, Diritto Societario e Tributario. In seguito ha sostenuto l’esame di Stato con successo abilitandosi a Genova decidendo di non esercitare per scegliere la strada dell’Auditor presso una Società di Revisione seguendo i clienti dalla fase di Interim, Verifiche trimestrali e Final.

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