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Fondo rischi e modalità di iscrizione in contabilità

di Dott.ssa Veronica Cagno - - Commenta

Normativa relativa al Fondo Rischi

Il Fondo Rischi come enunciato dall’OIC 13, sono passività di natura determinata, di esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta quindi di passività che già esistono ma il cui esito è incerto.

Lo scopo del Fondo Rischi è determinare preventivamente tale passività, stanziare una somma commisurata a quest’ultima e permettere quindi alla Società di coprire perdite e debiti futuri attraverso questo Fondo, si veda il caso di controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso che rappresentano situazioni di incertezza fino a quando non vi sarà la sentenza esecutiva da parte del Tribunale di riferimento.

L’importo da accantonare è quindi a discrezione della Società o del Fiscalista di riferimento, ma in linea generale si segue il principio secondo cui in caso di evento sfavorevole il Fondo rischi dovrà coprire l’intero Debito che ne scaturisce, in modo che tale evento abbia poco rilievo sulla situazione economica-patrimoniale e finanziaria della Società e non vada ad influenzare negativamente il Risultato Economico d’esercizio.

Rilevazione in contabilità

Una volta stabiliti i presupposti per lo stanziamento di un Fondo Rischi, la Società deve registrare in contabilità tale accantonamento con la seguente scrittura di assestamento alla data del 31/12:

DataDareAvere
31/12/2023Accantonamento Fondo Rischi 
31/12/2023 F.do Rischi

In seguito dopo opportuna riclassificazione del Bilancio, il Fondo rischi figurerà nel modo seguente:

  • Voce B Passivo dello Stato Patrimoniale
  • Voce B)12 del Conto Economico

In Nota Integrativa dev’essere esposto dettagliatamente l’istituzione di un Fondo Rischi, specificandone i motivi che hanno portato a tale decisione, i criteri che sono stati adottati e la normativa di riferimento.

Cosa deve fare il revisore

In fase Final e quindi di approvazione del Bilancio d’esercizio, il Revisore deve ottenere la documentazione inerente tale evento sfavorevole che potrebbe verificarsi quindi:

  • Contenzioso, Controversie giudiziarie, Atti di citazione, risposta fornita alla circolarizzazione dal Legale della Società;
  • Foglio di calcolo del Fondo rischi;
  • Bilancio al 31.12. dove compare l’accantonamento al Fondo Rischi e mastrini contabili di riferimento.

In seguito, il Revisore deve fare i controlli incrociati per capire e stimare se l’importo stanziato a Fondo Rischi è in linea con l’intera documentazione ottenuta e visionata.

Il Fondo Rischi rappresenta una posta del Bilancio che dev’essere oggetto di controllo costante da parte del Revisore con l’obiettivo di esporne l’obiettiva congruità.

Autore dell'articolo
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Dott.ssa Veronica Cagno

Senior Auditor presso Società di Revisione. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Magistrale in Management all’Università di Economia di Genova, decide di svolgere il Praticantato professionalizzante per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale collaborando con Studi Tributari e Societari, maturando esperienza ed interesse in Contabilità ordinaria, Diritto Societario e Tributario. In seguito ha sostenuto l’esame di Stato con successo abilitandosi a Genova decidendo di non esercitare per scegliere la strada dell’Auditor presso una Società di Revisione seguendo i clienti dalla fase di Interim, Verifiche trimestrali e Final.

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