Le attestazioni del Revisore

di Luigi Pellecchia - - Commenta

Prima di procedere al suo incarico, il Revisore, è tenuto a ricevere, da parte della Direzione o dai responsabili della governace dell’azienda, una serie di attestazioni formalizzate che hanno lo scopo di:

  • accertare che i responsabili dell’azienda abbiano ottemperato alle loro responsabilità sia per la redazione del bilancio, sia per la completatezza delle informazioni fornite;
  • supportare altri elementi probativi per quel che riguarda il bilancio o a specifiche asserzioni;
  • mettere in atto le opportune risposte in relazione alle attestazioni formite.

Nel fornire queste attestazioni, la Direzione deve avere sia una conoscenza delle questioni relative al bilancio, sia un adeguato livello di responsabilità.

Le attestazioni sono relative alle responsabilità che la Direzione deve aver adempiuto, sia per quanto riguarda la redazione del bilancio,  sia in  relazione alla completezza delle informazioni fornite.

Il bilancio deve essere redatto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, oltre che fornire informazioni concernenti l’aspetto finanziario.

Le informazioni fornite devono essere complete e pertinenti, inoltre, si devono considerare anche tutte le registrazioni dovute.

Nell’ambito del proprio mandato, il Revisore, può richiedere alla Direzione di fornire anche altre attestazioni che hanno a che fare con la scelta dell’appropriatezza dell’applicazione dei principi contabili e quelli relativi al quadro normativo relativo alle informazioni finaziarie.

Il Revisore può richiedere,inoltre, attestazioni formalizzate, così come previsto da altri principi di revisione, al fine di acquisire elementi probativi riguardanti il bilancio oppure asserzioni specifiche.

Gli elementi probativi (ISA Italia 500) sono Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni “.

Le asserzioni (ISA Italia 315) sono “Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi”.  

La formalizzazione di queste attestazioni deve avvenire mediante una lettera intestata al Revisore, deve riguardare non solo il bilancio corrente, ma tutti quelli a cui si riferisce la relazione di Revione e deve essere datata prima dell’inzio del processo di revisione.

Le attestazioni fornite dalla Direzione devono fugare ogni dubbio da parte del Revisore, circa la diligenza, l’integrità e la competenza della direzione stessa.

Qualora tali dubbi non venissero dipanati, il Revisore deve riconsiderare gli elementi probativi e verificare l’attentibilità resa della direzione stessa.

Nei casi estremi, può dichiarare di non poter esprimere un giudizio sul bilancio.

Le attestazioni scritte e fornite dalla Direzione rappresentano elementi importantissimi di fonti probatorie. Una loro modifica può allertare significativamente il Revisore e la richiesta della formalizzazione scritta induce la Direzione a considerarle in maniera più meticolosa.

Ovviamente, a seconda della complessità della gestione aziendale, le attestazioni vanno richieste a soggetti che hanno la responsabiltà della redazione del bilancio ( amministratore delegato, direttore finaziario, amministrativo…); il punto importante resta comunque la conoscenza, da parte della Direzione del processo che porta alla redazione del bilancio.

La Direzione aziendale, può nel processo di redazione del bilancio, avvalersi di altri soggetti con conoscenze specialiste in determinati settori, quali:

  • passività ambientali;
  • accantonamenti per contenziosi legali;
  • quantificazioni contabili su base attuariale.

Ionltre, è possibile richiedere alla Direzione di fornire evidenza scritta in merito alle lacune relative al controllo interno  di cui, chiaramente, sia a conoscenza.

Le attestazioni scritte hanno carattere probatorio, pertanto, la data della revisione non può essere antecendete a queste.

Tali attestazioni riguardano tutti i periodi amministrativi a cui la relazione del revisore fa riferimento. È possibile che ci siano attestazioni scritte precedetemente e che siano ancora appropriate: in tale circostanza, la Direzione, in concerto col Revisore, può fornire una forma di  attestazione scritta che le aggiorni specificando, i cambiamenti, qualoa fossero presenti.

Nel caso in cui la Direzione aziendale sia cambiata nei periodi amministrativi in cui la relazione di revisione si riferisce, la stessa direzione può fornire una dichiarazione in cui chiarisce di non essere in grado di fornire attestazioni scritte in quanto non  presente nei periodi precedenti. In questo caso, tuttavia, la responsabilità della direzione non viene esentata, per quanto riguarda la correttezza del bilancio.

Il Revisore, da parte sua, è tenuto a richiedere le attestazioni scritte relative ai periodi amministrativi richiesti nella loro totalità e non in maniera parziale.

Le attestazioni vanno comunicate al Revisore mediante una lettera scritta, tuttavia, la norme di legge e i regolamenti (specie in alcune legislazioni), possono prevedere che la Direzione rilasci una dichiarazione pubblica. Trattandosi di una dichiarazione, sarà lo stesso revisore a stabilire se tale forma di attestazione sia appropriata.

Una dichiarazione formale di conformità a leggi, regolamenti, norme o di corretta  redazione del bilancio, di per sè non costituiscono informazioni valide per il Revisore a stabilire che la stessa sia stata rilasciata, in maniera consapevole.

Autore dell'articolo
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Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

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