Le gravi irregolarità rilevate dall’Organo di revisione

di Patrizio Battisti - - Commenta

La domanda viene posta nel format di relazione al rendiconto ed è quella che apre poi la Parte I – Domande preliminari del Questionario che l’organo di revisione deve trasmettere ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23.12.2005, n. 266.

Ci si chiede se abbiamo o non abbiamo rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.

Tale domanda, di particolare rilievo, riassume l’operato in termini di vigilanza svolto dall’organo di revisione durante l’intero esercizio precedente. Rammentiamo che l’art. 239 del TUEL obbliga i revisori, ove riscontrino gravi irregolarità di “fare referto all’organo consiliare con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità”.

Pertanto se l’organo di revisione ha rilevato durante l’attività di vigilanza fattispecie di irregolarità, il format e la Corte chiede di indicare le tipologie delle irregolarità rilevate, le eventuali misure che ha suggerito al fine di correggere le irregolarità e nel caso tali indicazioni non fossero recepite dall’ente individuare quali siano state le motivazioni che l’organo consiliare ha adottato a giustificazione dell’eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l’impatto negativo delle irregolarità.

La distinzione che l’Organo di revisione deve operare tra l’irregolarità e la “grave irregolarità” non è di poco conto perché la seconda ipotesi potrebbe far apire alla Corte dei conti, in fase di controllo dei Questionari, un’apposita istruttoria per verificare se ricorrono le condizioni per applicare l’accertamento di cui all’art. 148 bis del TUEL.

Purtroppo, ed è qui la difficoltà, la legge non dà alcun supporto nell’individuare quali siano le fattispecie che obbligano il Revisore alla segnalazione.

L’approvazione della legge 266/2005 è stata accompagnata dall’adozione della delibera n. 6/AUT/2006 della Sezione Autonomie della Corte dei conti “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali” nella quale si enuncia che “le relazioni dei revisori dei conti, ovviamente differenziate da quelle indirizzate agli organi rappresentativi degli Enti, devono fornire dati oggettivi da cui emerga l’esistenza o meno di “gravi irregolarità contabili”; esse devono inoltre consentire alle Sezioni regionali di valutare, anche con l’ausilio eventuale di altri strumenti informativi, il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio” e che la “gravità della irregolarità contabile… non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio”.

Successivamente le varie Sezioni regionali di controllo hanno pubblicato diverse delibere nelle quali sono individuate varie fattispecie di “gravi irregolarità” riconducibili a quelle “suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti” e che quindi potrebbero rendere necessaria una pronuncia di accertamento da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a norma dell’art. 148 bis del TUEL. Cosa diversa sono invece le irregolarità “non gravi” ossia quelle che rilevano “sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria”.

Occorre quindi fare riferimento alle situazioni offerte dalla dottrina nella ormai copiosa giurisprudenza contabile che le Sezioni regionali di controllo hanno nel tempo sviluppato durante le periodiche verifiche scaturite dai questionari.

Il revisore nell’individuazione della tipologia di “gravi irregolarità contabili” che pur non generando problemi di rilevanza erariale e penale pur sempre rimangono tali da necessitare un’immediata correzione potrà trovare un ausilio nei Principi di vigilanza e controllo del CNCDEC (febbraio 2019) nei quali è inserito un elenco delle “ipotesi di irregolarità che, se gravi, vanno segnalate al Consigli dell’ente locale”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresentano irregolarità:

• il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni tale da comportare un’alterazione del risultato;

• l’esistenza di debiti fuori bilancio;

• la mancata informazione sull’esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;

• i riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura;

• la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;

• i maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;

• l’esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell’impegno;

• l’irregolare tenuta della contabilità;

• la mancanza di pareri sugli atti amministrativi;

• l’utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;

• la mancata resa del conto degli agenti contabili;

• la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione;

• l’esistenza di gestioni fuori bilancio;

• la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili.

(Principio di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali N. 4 – CNCDEC – febbraio 2019)

Un altro strumento interpretativo che vogliamo segnalare, ed a cui l’organo di revisione può fare riferimento, è la banca dati del “Massimario dei rilievi SIFIP” della Ragioneria Generale dello Stato, facilmente raggiungibile nel sito della RGS. L’analisi di tale documento potrebbe essere utile per gli organi di revisione per individuare quelle fattispecie di irregolarità sanzionate in fase ispettiva e stilare quindi un elenco degli aspetti di maggior criticità degli enti oggetto di controllo.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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