L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali secondo lo IAS 16

di Antonella Quindici - - Commenta

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 16 definisce i criteri di ammortamento delle Immobilizzazioni materiali.

Lo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari stabilisce i criteri di rilevazione delle immobilizzazioni materiali e definisce come tali quei beni che hanno un’utilità pluriennale e che vengono utilizzati nella produzione o vendita di merci o servizi effettuate dalla società a cui tali asset appartengono. Al fine di poter procedere con la classificazione in bilancio di un bene tra le immobilizzazioni materiali è necessario che risulti probabile che la società riceverà dei benefici economici futuri generati dal bene stesso e deve essere possibile determinarne il costo in modo attendibile.

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Lo IAS 16 stabilisce che l’ammortamento di un bene deve essere sistematicamente ripartito durante la sua vita economica utile ed è rilevato generalmente a conto economico, a meno che essa sia inclusa nel valore contabile di un altro bene. Lo IAS 1 – Presentazione del Bilancio precisa che se il conto economico è esposto mediante la rappresentazione per natura gli ammortamenti vanno esposti in una voce separata. Invece nel caso in cui il conto economico sia esposto secondo una classificazione per destinazione non vi sarà un’apposita voce, ma bisogna riportare nelle note al bilancio le necessarie informazioni di dettaglio sulla natura dei costi, ivi inclusi gli ammortamenti.

L’ammortamento rilevato a conto economico va rilevato a riduzione del bene al quale si riferisce. Pertanto, il valore delle immobilizzazioni in bilancio è esposto al netto di ammortamenti e svalutazioni oltre che di contributi in conto capitale ricevuti.

Come sopra indicato l’ammortamento di un bene solitamente è rilevato a conto economico. Tuttavia, come espressamente indicato dallo IAS 16 (paragrafo 49) “a volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile.” Il Principio fa l’esempio dell’ammortamento di un impianto di produzione che in alcuni limitati casi va ricompreso nei costi di trasformazione delle rimanenze, seguendo i criteri dello IAS 2 – Rimanenze. Altro esempio fatto dal Principio è quello dell’ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per attività di sviluppo che può essere incluso nel costo di un’attività immateriale rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 38 – Attività immateriali.

Al fine di stabilire la vita utile di un bene lungo la quale va calcolato l’ammortamento, occorre considerare i seguenti fattori elencati dallo stesso Principio:

  • il grado di deterioramento fisico, che a sua volta viene ad essere influenzato da diversi elementi quali il numero di turni nei quali l’asset viene impiegato, la frequenza di manutenzioni programmate oltre alla cura del bene mentre è inattivo;
    • l’obsolescenza tecnica a seguito dell’immissione sul mercato di nuove tecnologie più avanzate che rendono quindi meno performante il bene;
    • l’utilizzo che l’entità ne prevede, facendo riferimento alla capacità del bene o alla sua produzione fisica attesa;
    • l’esistenza di vincoli o di restrizioni al suo utilizzo, come per esempio l’emanazione di una legge che ne proibisca l’uso a partire da una determinata data in quanto non rispetta una serie di vincoli imposti magari in tema di tutela ambientale.
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Secondo lo IAS 16 l’ammortamento deve avere inizio quando il bene è nel luogo e nelle condizioni necessarie per poter essere utilizzato secondo ciò che è stato pianificato dal Management.

L’ammortamento in ogni caso cessa alla più remota tra la data in cui il bene è eliminato contabilmente e la data in cui è classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall’IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

Il Principio precisa anche che ogni singola parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari che presenti un costo rilevante rispetto al costo totale deve essere oggetto di ammortamento separato. E’ fatta salva comunque la possibilità di   decidere di ammortizzare separatamente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento. Ovviamente nella misura in cui alcune parti di un elemento sono ammortizzate separatamente occorre procedere ammortizzando separatamente anche la parte restante dell’elemento.

In sintesi, se un componente ha una vita utile più breve rispetto a quella del bene principale deve essere ammortizzato lungo il periodo in cui effettivamente l’entità trae un beneficio economico da esso. Ad esempio bisogna separare la componente terreno dall’elemento fabbricato e rilevarli separatamente anche se essi sono stati acquistati insieme. In effetti, salvo rare fattispecie, come nel caso delle cave, i terreni presentano una vita utile illimitata mentre i fabbricati ne hanno una limitata. Ne consegue che i primi non vanno ammortizzati mentre per i secondi occorre procedere con l’ammortamento sistematico.

Il calcolo dell’ammortamento deve essere effettuato in base ai benefici economici attesi per il futuro ed è possibile utilizzare i seguenti tre metodi:

  1. a quote costanti;
  2. scalare decrescente;
  3. a quantità prodotte.

Il primo metodo, ossia ammortamento a quote costanti, comporta la rilevazione di una quota d’ammortamento costante durante tutta la vita utile del bene. In pratica tale quota è calcolata dividendo il valore ammortizzabile per il numero degli anni/mesi di durata della vita utile stimata. Secondo tale metodo viene rilevata una quota d’ammortamento costante durante tutta la vita utile se il valore residuo del bene non cambia e se non intervengono variazioni nella stima della vita utile stessa.

Il secondo metodo, ossia ammortamento a scalare decrescente, comporta la rilevazione di una quota d’ammortamento decrescente durate la vita utile dell’immobilizzazione. Tale metodo è utilizzato nei casi in cui il Management stimi che il deperimento dell’asset sia maggiore nei primi anni di utilizzo e minore nei seguenti, magari presupponendo che l’efficienza tecnica vada a diminuire con il passare del tempo.

Il terzo metodo, ossia ammortamento a quantità prodotte, comporta la rilevazione di una quota basata sull’utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene.

Secondo lo IAS 16 non vi è una preferenza sull’utilizzo di un metodo piuttosto che di un altro e il Management può scegliere il criterio che meglio rappresenti in bilancio la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile lungo la vita utile del bene.

Lo IAS 16 stabilisce che la vita utile delle attività materiali, il loro valore residuo e i criteri di ammortamento devono essere riconsiderati almeno una volta all’anno.


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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