Il bilancio degli intermediari finanziari IFRS diversi dalle banche: l’impaired nella disclosure.

di Monica Peta - - 1 Commento

La Banca d’Italia (BDI) il 22 giugno ha pubblicato la bozza del provvedimento di aggiornamento in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche (in consultazione fino al 23 agosto 2021). Il citato documento disciplina gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto), gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati, nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa (del bilancio e del rendiconto), introducendo alcune novità riguardo la rappresentazione dell’esposizione impaired acquisite e/o originate.

La BDI, già a gennaio 2021 è intervenuta integrando[1] il bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. A tale fine. È stato tenuto conto, ove applicabile, dei documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS nell’attuale con particolare riferimento all’IFRS 9, richiamando l’informativa prevista dall’emendamento all’IFRS 16 in materia di concessioni sui canoni di locazione connesse con il Covid-19. (Ulteriori modifiche sono state apportate per tenere conto delle nuove richieste informative previste dall’IFRS 7[2] in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse).

1 Il contenuto ed i destinatari del provvedimento in bozza

La bozza del provvedimento in consultazione si compone di 4 capitoli e 4 allegati. I capitoli sono di natura descrittiva e dedicati rispettivamente a:

  • Principi generali,
  • Bilancio dell’impresa,
  • Bilancio consolidato,
  • Documenti contabili delle succursali di banche di altri paesi.
    • Allegato A-Schemi del bilancio e di nota integrativa degli intermediari finanziari, gli schemi del bilancio consolidato;
    • Allegato B- Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SGR;
    • Allegato C- Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SIM;
    • Allegato D- Rendiconto del patrimonio destinato degli IMEL e degli Istituti di pagamento ibridi.

La bozza ribadisce i destinatari delle disposizioni[3]:

a)società di intermediazione mobiliare di cui all’art.1, comma 1, let. e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58 (di seguito SIM)
b)società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SGR”)
c)società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”)
d)società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui all’art. 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”)
e)società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 110 del TUB

2 Disclosure e impaired

Il paragrafo 7, del capitolo 1 della bozza, dedicato alle  “definizioni” viene integrato  al paragrafo 7.32 specificando che le rettifiche di valore e riprese di valore a rischio corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio del credito[4]  e per le impaired acquisite e/o originati sulle attività finanziarie al fair value con impatto sulla redditività complessiva e sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, incluse convenzionalmente quelle sui crediti a vista verso le banche classificate nella voce di bilancio Cassa e disponibilità liquide. Si ricorda che, con il termine stadio di rischio di credito si intende tecnicamente la classificazione delle attività finanziarie valutate al fair valuecon impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9in funzione delle variazioni del loro rischio di credito, ai sensi della sezione 5.5 dell’IFRS 9. Si distinguono tre stadi di rischio:

  1. primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale (cfr. IFRS 9, paragrafo 5.5.5);
  2. secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale (cfr. IFRS 9, paragrafo 5.5.3);
  3. terzo stadio: esposizioni impaired.

Nell’intento di garantire la trasparenza informativa il documento propone più integrazioni descrittive nella nota integrativa, ed in particolare:

Parte B- Informazioni stato patrimoniale

-si propone l’integrazione degli schemi con unterza colonna dedicata all’impaired (cancellando “di cui…”). A titolo di esempio segue la tabella 4.4 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela[5]:

  Tipologia operazioni/Valori Totale (T) Totale (T1)
      Primo e secondo stadio       Terzo stadio   di cui: attività iImpaired acquisite o originate     Primo e secondo stadio       Terzo stadio   di cui: attività iImpaired acquisite o originate
Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
           
Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
c) Famiglie
           
3. Altre attività            
Totale            

Parte C- Informazioni sul conto economico

– le sezioni 8.1 e 8.2“ Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato/fair value”, in  calce alla tabella devono indicare le rettifiche e le riprese di valore per stadi di rischio e per impaired acquisite o originate, connesse alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditivitàcomplessiva classificate come attività possedute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5;

– la “sezione 20” – Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte- deve fornire il dettaglio delle rettifiche e riprese di valore, ripartite per stadi di rischo e per impaired acquisite o originate, connesse alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva classificate come attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5.

Pparte D – Altre informazioni,

-al paragrafo 3-”Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)”, , devono essere indicate distintamente, per ciascun stadio di rischio e per le attività finanziarie “impaired acquisite o originate”, i valori di bilancio relativi alle attività finanziarie scadute valutate al costo ammortizzato, sulle attività finanziarie scadute valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e alle attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, per fasce di scaduto;

-al paragrafo 6.4 “Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela”: valori lordi e netti, occorre rappresentare l’esposizione lorda e le rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi suddivisi per stadi di rischio e per impaired acquisite o originate”.

La classificazione del grado di rischio secondo l’IFRS 9

La  proposta in bozza della Banca d’Italia, è orientata alla rappresentazione più precisa dell’esposizione impaired sula base del principio contabile internazionale IFRS 9[6] che ha introdotto una nuova classificazione delle categorie di appartenenza degli strumenti finanziari attraverso un’analisi sottesa a valutare se le attività finanziarie sono detenute per incassare i flussi di cassa, oppure per vendere le attività finanziarie o per entrambi gli scopi. Di conseguenza, gli enti creditizi sono tenuti ad elaborare politiche interne e procedure adeguate perla valutazione dei modelli di business (opportunamente vincolate alla governance, ai meccanismi di remunerazione e alla gestione dei rischi) al fine di classificare gli strumenti finanziari in base ai nuovi criteri contabili. 

Il principio contabile IFRS 9[7] contempla per gli strumenti finanziari un nuovo sistema di calcolo per definire le rettifiche di valore sui crediti impairment, in relazione al relativo peggioramento della loro qualità creditizia. Invero, l’esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato che l’incurred loss model (modello basato sulle perdite subite) ha fallito nella rilevazione delle perdite e ha mostrato un comportamento fortemente prociclico. Il nuovo modello di impairment denominato the three buckets model prevede il riconoscimento, quindi la rilevazione degli accantonamenti, delle perdite attese in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito degli strumenti finanziari. Di fatto, gli standard setter nell’elaborare il nuovo modello IFRS 9 hanno preferito un approccio basato sull’expected loss abbandonando l’approccio incurred loss dello IAS 39. In relazione alla valutazione delle perdite attese, il nuovo approccio si presenta come un modello prospettico forward looking in quanto la stima delle perdite attese, tanto su base collettiva quando individuale, deve essere effettuata ricorrendo ad informazioni verificate e disponibili senza oneri eccessivi che includano non solo dati storici ed attuali, ma anche prospettici.


[1] Comunicazione del 27 gennaio 2021 – Integrazioni alle disposizioni del Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS.

[2] Le disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020. Ad eccezione delle informazioni comparative riferite all’esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off di cui alle tabelle 3.3a e 4.5a della Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale e 6.4a della Parte D. Altre informazioni, che andranno fornite a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

[3] Cfr “I soggetti di cui alle lettere da a) a e) costituiscono gli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015”, diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell’impresa e/o consolidato secondo quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari” (1) (di seguito “intermediari”) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 136/2015, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del presente provvedimento. Le società di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del presente provvedimento. Le società di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del presente provvedimento. Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” (2) e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1bis del decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del presente provvedimento”, cap. 1, par. 1, Provvedimento in bozza del 26 giugno 2021.

[4] Vedi par 7.31del provvedimento in bozza del 26 giugno 2021.

[5] Fonte: Bozza Provvedimento BDI, 26 giugno 2021, allegato A- pag. -A.3.23-

[6] Cfr European Financial Reporting Advisory Group, IFRS 9 – Invitation to Comment on EFRAG’s Assessments, 2015; Global Public Policy Committee, The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks, 2016

[7] Ernest and Young, Impairment of financial instruments under IFRS 9, 2014


Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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