L’importanza del riaccertamento dei residui nella revisione degli enti locali

di Patrizio Battisti - - 2 Commenti

Sul corretto riaccertamento dei residui “si gioca molta parte dell’attendibilità del rendiconto e sulla ragionevolezza del risultato di amministrazione” ( in Revisione degli enti locali – IPSOA – S. Pozzoli – A. Borghi)

Questo è il motivo per cui la riforma della contabilità armonizzata ha modificato in maniera determinante l’istituto dedicando, a tale fattispecie nel principio contabile 4/2, il capitolo n. 9, costantemente aggiornato, che racchiude sia la normativa afferente alla rilevazione della gestione dei residui che quella relativa alle modalità di determinazione del risultato d’amministrazione. Su questa complessa operazione l’organo di revisione è chiamato ad esprimere un “parere”.

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A dire il vero se noi scorriamo l’elenco dei pareri obbligatori previsti dall’art. 239 del TUEL non troviamo alcun riferimento al parere sul riaccertamento dei residui e neanche il TUEL cita espressamente la necessità di tale obbligo quando nell’art. 228, comma 3 , prescrive che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

L’obbligatorietà del parere è prescritta al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 dove si prevede appunto che “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”.

L’obiettivo di questo nostro contributo non è quello di indicare la modalità della corretta determinazione dei residui attivi e passivi rimandando il lettore all’analisi del paragrafo 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 nonché al punto 2.9.1 dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione pubblicati dal CNDCEC. Tantomeno analizzare il format che propone ANCREL nel quale sono indicate in maniera esaustiva tutte le verifiche da attuare per arrivare all’espressione del parere. Quello che riteniamo necessario in questo frangente è sollecitare l’attenzione del revisore enfatizzando, con vigore, l’importanza di tale atto propedeutico al conto del bilancio e che vincola in maniera determinante il giudizio sul rendiconto.

Il riaccertamento dei residui per un corretto risultato di amministrazione

Il riaccertamento ordinario dei residui è il procedimento contabile propedeutico al fine di determinare correttamente il risultato di amministrazione (lett. A) del rendiconto della gestione” (in “Guida operativa al rendiconto 2020 – M. Castellani – T. Pazzaglini – Maggioli editore”) .

Il risultato di amministrazione dell’ente (lett. A del prospetto) è costituito dalla somma algebrica tra:

a) fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno;

b) risultato della gestione dei residui (attivi- passivi);

c) tale risultato è indicato al netto del fondo pluriennale vincolato risultante al termine dell’esercizio.

Nella relazione sul rendiconto il revisore è chiamato ad attestare:

  • la corrispondenza del  fondo di cassa al termine dell’esercizio con quella risultante dal conto del Tesoriere (punto a);
  • il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL (punto b);
  • la corretta evoluzione del fondo pluriennale vincolato (punto c).

Mentre nelle conclusioni il revisore è chiamato ad attestare “la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione”.

Come possiamo vedere queste attestazioni, determinanti per l’espressione del giudizio sul rendiconto, si riferiscono a adempimenti propedeutici del conto di bilancio (verifica di cassa e riaccertamento dei residui) che attengono alla procedura di riaccertamento ed esplicano i loro effetti concludenti nel rendiconto.

Pertanto, a nostro avviso, è questo il momento in cui l’organo di revisione deve sollevare eventuali criticità e obiezioni in merito all’esatta determinazione dei residui.

Sottolineiamo che, nel caso in esame, il parere dell’organo di revisione è rilasciato su un documento predisposto dal Responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i vari responsabili dei singoli settori dell’ente.Quindi si tratta di un documento non ancora adottato dalla giunta e pertanto non gli dobbiamo attribuire una funzione certificativa bensì racchiude tutte le caratteristiche tipiche della ”funzione collaborativa” insita nei pareri obbligatori di cui all’art. 239 del TUEL.

Riteniamo sia questa la fase nella quale l’organo di revisione può e deve indicare tutte le proprie obiezioni circa: il mantenimento in bilancio di crediti e debiti scaduti ormai non più esigibili, la non corretta o mancata reimputazione di crediti o debiti la cui esigibilità scade negli esercizi successivi, la verifica dell’esatta indicazione degli importi riportati nel fondo pluriennale vincolato, l’esatta indicazione delle ragioni del mantenimento delle somme nella contabilità dell’ente. Tutte annotazioni, suggerimenti e rilievi che non potranno poi trovare spazio nel giudizio sul rendiconto che verterà su altre problematiche come, ad esempio, la determinazione degli accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione.

Riteniamo che la giunta e ancor prima il responsabile del servizio debbano far tesoro delle indicazioni fornite dall’organo di revisione procedendo alla modifica dell’atto oppure motivando adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.

Il rispetto scrupoloso del percorso proposto ed una sinergica collaborazione tra l’organo di revisione e l’ente fanno assumere alle risultanze indicate nel rendiconto i caratteri prescritti dal Postulato n. 5 relativamente al rispetto del “Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità”.


Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 2

  1. Come è possibile che un comune di 32000 abitanti nel 2012 aveva 5 milioni di residui attivi e nel 2021 sono passati a 85 milioni, secondo me i bilanci sono falsi si trascinano residui attivi non eseguibili lei cosa ne pensa

  2. Complimenti all’autore per gli articoli. Il taglio pratico e la capacità di sintesi espositiva facilitano la comprensione di regole sempre più articolate e complesse.
    Dino Luzi

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