“Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” il CNDCEC redige un dossier di norme quale utile strumento applicativo per i professionisti in ragione delle novità introdotte dal Codice del terzo settore (CTS)
Il dossier consta di ben 122 pagine di approfondimento sull’Organo di controllo degli ETS, monocratico o collegiale, che deve avere al suo interno almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La raccolta di norme stilata da un folto gruppo di lavoro si compone di sette macroaree riguardanti i seguenti argomenti:
- Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti dell’organo di controllo
- Funzionamento dell’organo di controllo
- Doveri dell’organo di controllo
- Partecipazione alle riunioni degli organi sociali
- Acquisizione di informazioni, ispezioni e rapporti con gli altri organi sociali
- Denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità. Azione di responsabilità
- Relazioni dell’Organo di controllo
Il CNDCEC è dell’opinione che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS sia un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti e, quindi, uno strumento essenziale per la buona riuscita della Riforma del Terzo settore. Nello specifico, si ricorda che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” ha introdotto l’organo di controllo di qui anche la necessità di dare il proprio supporto stilando un esaustivo dossier recante norme comportamentali utili ai professionisti che dovessero ricoprire tale incarico.
Come conseguenza dell’adeguamento statutario necessario per ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) numerose associazioni e fondazioni stimate in circa 25.000 realtà, dovranno provvedere alla nomina dei componenti dei rispettivi organi di controlli interno (monocratico o collegiale)
Si presume che questa sia pertanto una preziosa opportunità per tutti i professionisti aventi i requisiti per adempiere a tele funzione.
Il gruppo di lavoro che ha redatto il documento ritiene, da un lato applicabile il generale rinvio alle norme previste per le società, in quanto compatibili all’organo di controllo degli ETS, dall’altro lato, che lo svolgimento del controllo negli enti del terzo settore sia sostanzialmente differente da quanto previsto per le imprese soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento professionale e delle priorità del controllo.
Il “controllore” degli ETS non è una figura importabile dal mondo dell’impresa e non è neppure un ispettore dell’amministrazione finanziaria decentrato presso l’ente.
Si ritiene che sia una risorsa fondamentale per le organizzazioni, una persona da scegliere ma anche da formare con particolare attenzione.
Il componente dell’organo di controllo di un ETS deve essere:
- un professionista, scelto dallo stesso ente e in possesso di una conoscenza profonda della gestione di tali organizzazioni e amministrativi
- un professionista che abbia l’importante compito di supportare, sempre nel rispetto del ruolo di controllo svolto, il vertice degli enti in modo che questo possa prendere decisioni sempre solide nel rispetto della normativa vigente, e nella consapevolezza dell’impatto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo, oltre che con la capacità di valutare la coerenza di tali decisioni alla mission.
L’organo di controllo di un ETS, deve preoccuparsi anche di avere, un importante impatto in termini di miglioramento dei processi decisionali degli enti.
Le Norme di comportamento redatte dal gruppo di lavoro del CNDCEC partono da questi assunti e suggeriscono e raccomandando modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di componente dell’organo di controllo di un ETS.
Questa è una raccolta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione, che vanno declinate tenendo in considerazione la realtà nella quale si opera ovvero la dimensione “economica” e la complessità organizzativa e operativa dell’ente controllato.
Ricordiamo per concludere la composizione dell’organo di controllo:
- Il numero dei componenti dell’organo di controllo è stabilito dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.
- Almeno un componente dell’organo di controllo è scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.
- Nel caso di organo monocratico i suddetti requisiti devono esser posseduti dall’unico componente.
- L’organo di controllo, qualora incaricato anche della revisione legale, è integralmente costituito da revisori legali iscritti all’apposito registro.
- L’organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri. Si ritiene preferibile che l’organo di controllo sia costituito da almeno 3 membri.
Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale dovrà esser scelto:
fra gli iscritti:
- nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- nell’albo degli Avvocati;
- nell’albo dei Consulenti del lavoro;
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali
Qualora all’organo di controllo sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l’unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti dallo statuto.
Si ritiene che l’assemblea degli associati o l’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, nelle fondazioni, oltre a nominare l’organo di controllo, ne indichi anche il presidente.
Infine, si specifica che l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la nomina di:
• un supplente dotato della professionalità di cui all’art. 2397 c.c. nel caso di organo monocratico;
• due supplenti, di cui almeno uno dotato della professionalità di cui all’art. 2397 c.c., nel caso di organo pluripersonale.
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