Con il novellato D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti novità relativamente alla prevenzione dello stato di crisi dell’impresa e la difesa della continuità dell’attività.
Il predetto decreto legislativo, con l’art. 377, dispone che “la gestione dell’impresa debba essere svolta nel rispetto del c.c. secondo quanto previsto all’art. 2086, 2°c .”, confermando il nuovo ruolo che deve avere l’organizzazione nonchè la pianificazione dell’impresa in funzione della preservazione della continuità aziendale.
L’art. 14, 1°c, del D.Lgs 14/2019 attribuisce sia all’organo di controllo, sia a quello di revisione, un’importanza strategica al fine di favorire il mantenimento delle condizioni di continuità dell’attività, inoltre tale esercizio, dovrà essere esercitato considerando le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due organi.
Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto d’impresa, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolar modo sull’assetto organizzativo e contabile adottato e che gli stessi siano adeguati a rilevare tempestivamente i segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2403 bis c.c., lo stesso collegio sindacale, può procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori chiarimenti sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di revisione legale, invece, ha il compito di effettuare un controllo legale sui conti, deve esprimere un giudizio sul bilancio, sia su quello di esercizio, sia su quello consolidato ove redatto, esso deve verificare, inoltre, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Infine deve illustrare il risultato della revisione legale.
Lo scambio di informazioni tra questi due organi, così come previsto dall’art. 2409 septies c.c., deve essere tempestivo e rilevante al fine di decifrare eventuali crisi d’impresa e/o insolvenze.
La legge, inoltre, definisce anche modalità e tempistiche di talune informazioni, chiarendo che le stesse devono essere motivate, fatte per iscritto, con PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione; la comunicazione deve poi riportare la definizione del termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese”. (D.Lgs. 14/2019, art.14 2 co.).
Nel caso in cui riceva segnalazioni dal revisore relativamente alla mancanza dei requisiti sulla continuità aziendale o valuti che il sistema di controllo e l’organizzazione interna non siano più in grado di interpretare la capacità dell’impresa di continuare ad operare, il collegio sindacale, deve:
- richiedere informazioni e chiarimenti (art. 2403 bis c.c.), partecipando alle riunioni del CDA, delle assemblee e del comitato esecutivo;
- richiedere all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente, ponendo in essere azioni idonee a garantire la continuità aziendale e, nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni, richiedere chiarimenti da parte degli amministratori;
- vigilare sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo richiedendo, nel caso, l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.
In caso di immobilità, da parte degli amministratori, per la gestione dello stato di crisi, il collegio sindacale può convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., previa comunicazione all’organo amministrativo.
Nel caso in cui l’assemblea non ponga in essere le azioni necessarie al superamento della crisi, oppure la convocazione della stessa assemblea risulti vana (per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, per disaccordo dei soci, per assemblee deserte ecc.) i sindaci, in presenza di gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al tribunale (art. 2409 c.c.).
I sindaci e i revisori, successivamente alla segnalazione, nel caso ravvisassero un’ omessa o insufficiente risposta, ovvero in caso di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informano tempestivamente l’Ocri (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), fornendo a quest’ultimo ogni elemento utile per mettere in atto le opportune azioni, anche in deroga all’art.2407 c.1, c.c. (art.14, co.2, D.Lgs. 14/2019).
Giova comunque ricordare che al collegio sindacale già la riforma del diritto societario avuta nel 2003 aveva conferito funzioni sia di carattere preventivo, sia di carattere impeditivo, tra le quali:
- la possibilità di convocare l’assemblea in caso di inerzia dell’organo amministrativo;
- la promozione dell’azione di responsabilità;
- la possibilità di richiedere l’intervento del tribunale nel caso si ravvisassero gravi irregolarità dell’organo amministrativo.
Infine, è compito delle assemblee dei soci valutare le funzioni esercitate dai due organi e provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.