All’interno dei contratti di vendita può essere inserita una garanzia la cui natura può variare a seconda dei settori di attività e anche in base alle diverse tipologie di contratti stipulati.
Alcune garanzie sono rese ai sensi della normativa legale in vigore, altre sono inserite ad hoc nei contratti per regolare le singole fattispecie, altre ancora si rifanno alla prassi commerciale normalmente attuata dal fornitore.
Alcune garanzie forniscono sostanzialmente al cliente l’assicurazione che il prodotto ceduto funzionerà come previsto dalle Parti in quanto esso è conforme alle specifiche contrattualmente concordate. Altre garanzie, invece, forniscono al cliente un servizio aggiuntivo rispetto alla sola assicurazione che il prodotto sia conforme alle specifiche concordate.
Vediamo di seguito come procedere alla rilevazione contabile delle garanzie nei diversi casi.
Ifrs 15 per la rilevazione delle garanzie
Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali l’IFRS 15 – Ricavi provenienti dai contratti con i clienti – precisa che la garanzia costituisce un’obbligazione di fare a sé stante se il cliente ha l’opzione di acquistarla separatamente o se con essa vengono forniti per l’appunto dei servizi addizionali. Se il cliente non ha l’opzione di acquistare la garanzia separatamente, il fornitore deve rilevarla conformemente allo IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali, a meno che la garanzia promessa fornisca comunque al cliente un servizio in aggiunta all’assicurazione che il prodotto oggetto di vendita è conforme a quanto contrattualmente previsto.
Il Principio precisa che il fornitore deve tener conto dei seguenti fattori nel valutare se la garanzia fornisce al cliente un servizio che si va ad aggiungere all’assicurazione che il prodotto venduto è conforme alle specifiche contrattuali:
- la mancanza di obblighi di legge in merito al rilascio della garanzia: in questo caso l’esistenza di norme di legge sulla base delle quali una determinata garanzia è stata rilasciata indica che essa non costituisce un’obbligazione di fare in quanto in genere la finalità di tali norme è tutelare i consumatori dal rischio di acquistare prodotti difettosi;
- la durata del periodo di copertura della garanzia in quanto più esso è lungo più è probabile che la garanzia promessa sia un’obbligazione di fare perché risulta essere maggiormente probabile che la garanzia fornisca un servizio addizionale alla mera assicurazione che il prodotto è conforme alle specifiche contrattuali;
- la natura delle prestazioni che il fornitore promette di effettuare qualora non siano correlate alla sola assicurazione del buon funzionamento del prodotto.
Dunque :
- se la garanzia costituisce un’obbligazione di fare a sé stante, occorre ripartire il prezzo dell’operazione tra il prodotto venduto e il servizio.
- Se nel contratto sono previste sia una garanzia di assicurazione che una garanzia di servizio, che non può ragionevolmente essere contabilizzata separatamente, bisogna rilevarle insieme come un’unica obbligazione di fare.
Leggi anche della stessa autrice “IFRS 15 il modello in 5 step per la rilevazione dei ricavi in bilancio” e “ La rilevazione della concessione di licenze secondo i principi contabili internazionali”
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