Criticita’ connessa alla revisione delle rimanenze di magazzino

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

Il principio contabile OIC 13 è il principio contabile italiano che si occupa delle rimanenze di magazzino.

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

  • le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
  • le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
  • i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
  • i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
  • le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
  • i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

L’articolo 2424 codice civile prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:

“1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti ”.

L’art. 2425 codice civile prevede che:

  • gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, siano rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6;
  • le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti siano comprese nel valore della produzione, nella voce A2;
  • le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci siano comprese nei costi della produzione, nella voce B11.

I beni in rimanenza sono rilevati al costo di acquisto o di produzione.

L’articolo 2426, numero 1, codice civile stabilisce che: “Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.

Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi”.

L’articolo 2426, numero 9, codice civile prevede inoltre che “I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione

Il revisore nello svolgimento del proprio incarico può imbattersi in alcune criticità nella revisione delle rimanenze di magazzino connesse ai seguenti aspetti procedurali:

1 – difficoltà nella verifica fisica delle rimanenze di magazzino quando ci si trova in presenza di rimanenze difficilmente quantificabili come ad esempio fluidi, oppure, prodotti in corso di lavorazione;

2 – difficoltà nella determinazione del campione da sottoporre a verifica fisica, quando, ad esempio, ci troviamo in presenza di molteplicità di codici a basso valore, che potrebbero compromettere il campione;

3 – difficoltà ad effettuare inventari, in presenza di cicli produttivi attivi, dove la circolazione delle materie prime avviene con frequenza;

4 – difficoltà ad effettuare inventari quando ci troviamo con aziende con diversi punti vendita;

5 – difficoltà nella verifica della determinazione del costo di produzione dei prodotti finiti, ad esempio, quando il sistema di controllo interno non preveda adeguata contabilità industriale;

6 – difficoltà a stimare il valore di realizzo delle rimanenze di magazzino quando ci sono oscillazioni dei prezzi di mercato;

7 – difficoltà nella stima del grado di obsolescenza delle rimanenze, quando ad esempio ci troviamo in settori ad alta variazione tecnologica.


Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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