Certificazione dell’organo di controllo nominato a fine esercizio

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L’obbligo di svolgere l’ attività di revisione nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, spetta all’organo di controllo, anche se la società lo ha nominato a ridosso della chiusura dell’esercizio (affidandogli in tal modo l’attività di revisione per l’esercizio in chiusura). Ciò è quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate mediante risposta all’interpello n. 265 del 14 agosto 2020.

Nel caso esaminato, l’istante era un dottore commercialista e revisore legale che aveva certificato per conto di una società, la documentazione contabile riguardante il credito di imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento al periodo di imposta 2017. Si fa presente che, in tale periodo di imposta la società non era soggetta a revisione legale dei conti ed era priva di un collegio sindacale. Solo in seguito, (con le modifiche introdotte all’art. 2477 del codice civile dal Codice della crisi di impresa), la società diventava obbligata a nominare il collegio sindacale e pertanto, in data 13 dicembre 2019, nominava l’organo di controllo con decorrenza dall’esercizio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Il professionista istante desiderava quindi sapere se egli stesso potesse certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e sviluppo di competenza dell’esercizio 2019  o se invece il soggetto obbligato fosse il collegio sindacale, anche se nominato a ridosso della chiusura dell’esercizio.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • non ci sono indicazioni giuridiche sulla base delle quali poter sostenere che la revisione legale del bilancio affidata all’organo di controllo nominato nel corso dell’esercizio 2019 non riguardi lo stesso esercizio in chiusura (in deroga alle regole ordinarie);
  • la certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo presuppone un’ attività ricognitiva che l’organo di controllo deve svolgere ma non necessariamente in maniera periodica nel corso dell’esercizio.

A fronte di quanto sopra detto, l’Agenzia ha affermato che l’organo di revisione, seppur nominato a ridosso della scadenza del periodo d’imposta 2019, ha l’obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al periodo di imposta 2019.

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