Tecniche di revisione nelle indagini su false comunicazioni sociali

di Marco Coletta - - Commenta

La L. 27.5.2015 n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione) ha realizzato una profonda riforma dei reati di “False comunicazioni sociali e di “False comunicazioni sociali delle società quotate”, di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. (cd. falso in bilancio). Si tratta di fattispecie particolarmente rilevanti nell’ambito del diritto penale societario ed il legislatore, con la Legge n. 69/2015, ha voluto quindi dare maggiore concretezza alla punibilità del reato di falso in bilancio, in funzione di un obiettivo di contrasto al fenomeno della corruzione, generalmente connesso ad alcuni reati societari.Ci si chiede se il concetto di “rilevanza” introdotto dal legislatore possa fondatamente essere valutato utilmente applicando i concetti di “significatività” e di “materialità”, tipici della Revisione aziendale. Al dunque, le “soglie di significatività” derivanti dal Principio di Revisione ISA Italia n. 320 possono trovare applicazione nelle indagini penali sulle false comunicazioni sociali? Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e delle tecniche di revisione aziendale si cercherà di fornire una possibile risposta nell’ottica di un approccio integrato e multidisciplinare.

La riforma ha inasprito le sanzioni penali ed ha eliminato le previgenti soglie di punibilità[1]. Tali soglie sono state sostituite con il principio di “rilevanza” ed è stata introdotta la consapevolezza della esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero.


La riforma della disciplina del falso in bilancio nelle interpretazioni della giurisprudenza

Si evidenzia che dopo la riforma del 2015, il reato di false comunicazioni sociali sanziona “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore[2].

Con la riforma sono stati anche inseriti due nuovi articoli (il 2621-bisFatti di lieve entità” e il 2621-ter: artt. 2621 e 2622 c.c. “Non punibilità per particolare tenuità”), al fine di attenuare alcuni profili fortemente penalizzanti della norma. Viene inoltre abrogato l’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, presente nella precedente formulazione dell’art. 2621[3]. Sul punto, all’epoca, si aprì un dibattito giurisprudenziale, che vide protagonista la Suprema Corte di Cassazione, con sentenze contrastanti[4], alcune delle quali sostenevano che con l’eliminazione dell’inciso il legislatore aveva inteso abrogare in parte in falso in bilancio con riferimento ai cosiddetti falsi valutativi, ritenendo anche che la nuova dizione “fatti materiali” intendeva sottrarre dalla norma penale tutte le attività legate a processi di carattere estimativo e valutativo[5].

Rimessa infine la questione alle Sezioni Unite, decisiva e dirimente è stata la sentenza n. 22474/2016, secondo cui le valutazioni mantengono pienamente la loro rilevanza penale mentre non è significativa l’abrogazione della precisazione “ancorché oggetto di valutazione. Quindi, secondo questa decisiva sentenza, l’oggetto della vigente norma penale coincide con quello della sua precedente formulazione.

Indagine sul concetto di rilevanza

In questo nuovo quadro normativo è particolarmente rilevante indagare sul concetto di rilevanza, con riferimento ai fatti materiali di cui alla norma penale. Un contributo essenziale ci viene offerto dalla citata Cass. n. 890/2015, che chiarisce come i termini “rilevanza” e “fatti materiali non vanno presi nel loro senso comune, ma per individuare il loro significato occorre fare riferimento ai contesti i cui tali termini sono stati introdotti.

Al riguardo, la Suprema Corte chiarisce che “la qualificazione materiale si riconnette al concetto tecnico di materialità (o materiality), che, da tempo, gli economisti anglo-americani hanno adottato come criterio fondamentale di redazione dei bilanci di esercizio ed anche della revisione”.

In riferimento al concetto di rilevanza nella medesima sentenzaviene altresì chiarito che “l’aggettivo «rilevante» è di stretta derivazione dal lessico della normativa comunitaria che definisce «rilevante» lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa, con la precisazione che la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe. La «materialità e la «rilevanza» dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono, allora, facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di «corretta» informazione[6].

In un successivo essenziale passaggio, la Cassazione sottolinea come la genericità dei termini affida al giudice il compito di determinare se i fatti, di cui si assuma la falsa rappresentazione, siano o meno materiali e rilevanti. Punto cruciale della Sentenza n. 890/2015 è il rilievo che tale indagine del giudice penale “non può, comunque, ritenersi arbitraria, in quanto, pur se irrefutabilmente discrezionale, attiene pur sempre ad ambito di discrezionalità «tecnica», parametrabile sulla base degli ordinari dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche. Ma, ancor prima di tali specialistici parametri, il criterio guida è offerto dalla stessa clausola generale prevista dal comma secondo dell’art. 2423 c.c. e dal combinato disposto delle nuove disposizioni penali”; il combinato disposto delle nuove norme penali vale, poi, a dimostrare come anche il legislatore abbia, di fatto, applicato proprio il criterio della “rilevanza”.

In conclusione, secondo la Giurisprudenza di legittimità, l’applicazione dei principi nazionali OIC e di quelli internazionali IAS/IFRS fornisce garanzia della ragionevolezza di una stima, pur non eliminando ogni margine di discrezionalità da parte degli amministratori redattori del bilancio. Queste norme sono quindi la guida di riferimento per il discernimento dei falsi valutativi e di stima, nonché per la correttezza delle informazioni di tipo qualitativo.

I problemi indotti dalla riforma penale e l’utilizzabilità delle tecniche di revisione

Pur nella considerazione delle “certezze” sin qui acquisite in tema di falso in bilancio, non si può negare che, una volta eliminate, con la riforma di cui alla L. 69/2015, le soglie quantitative di punibilità delle false comunicazioni sociali, permane il problema della concreta rilevanza penale degli scostamenti nelle stime delle poste di bilancio e delle differenze di trattamento contabile.

Su questa premessa è possibile indagare se le tecniche di revisione aziendale possano offrire un contributo per individuare le falsità penalmente rilevanti. In particolare, si intende ragionare sulla applicabilità degli indici di significatività degli errori contabili, di cui al Principiodi Revisione ISA Itala n. 320, che potrebbero essere di aiuto ad individuare in concreto i casi in cui le falsità, secondo la riforma del 2015, sono considerabili penalmente “rilevanti”. Può quindi essere utile ragionare sulla applicabilità del concetto di “significatività” (che nella pratica professionale dei revisori è sinonimo di “materialità”).

Come di seguito evidenziato, il concetto di rilevanza del falso in bilancio ai fini penali presenta delle forti affinità con quello di significatività degli errori contabili nell’attività di revisione. La citata Cass. n. 890/2015, definisce “rilevante lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa, con la precisazione che la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”. Al riguardo, si sottolinea che è stata proprio tale sentenza unitamente a quella delle Sezioni Unite n. 22474/2016, ad affermare che i concetti di rilevanza e materialità (ovvero la significatività) sono concetti gemelli. Emerge quindi che il concetto di significatività potrebbe ben rappresentare un parametro affidabile per verificare la rilevanza di cui all’art. 2621 c.c. ed idoneo anche per verificare la sussistenza concreta di una condotta tale da indurre altri in errore.

Chiarito il concetto di rilevanza, è opportuno delineare quello di significatività, con l’obiettivo di capire se è possibile l’applicazione del recente principio di revisione ISA Italia n. 320 nelle indagini penali sul falso in bilancio. Dall’analisi di tale principio risulta chiaro che la materialità altro non è che un indice dell’importanza di errori od omissioni nel bilancio idonei ad indurre il revisore ad una valutazione errata circa l’attendibilità complessiva del bilancio.

Applicabilità Delle Soglie Di Significatività Della Revisione Aziendale (Principio Isa Italia 320)

Il principio di revisione non fornisce indicazioni quantitative pratiche sul calcolo delle soglie di significatività, mentre, a livello internazionale e nazionale, sono stati stabiliti dei parametri[7], al fine di stimare la significatività complessiva del bilancio.

Nella operatività del lavoro di revisione si applicano più percentuali su più di un valore di bilancio, con la scelta finale di un valore medio. Questa prassi può apparire riduttiva se si considera che, in realtà, secondo il principio di revisione, il Revisore è tenuto ad utilizzare il proprio giudizio professionale dapprima per individuare i fenomeni qualitativi che possono influenzare le decisioni degli utilizzatori attuali e potenziali del bilanci e, successivamente, per determinare la soglia quantitativa di errori (vale dire la significatività degli errori rispetto al bilancio), che li indurrebbero a prendere decisioni diverse nei confronti della società revisionata.

In pratica, la materialità emerge da articolate valutazioni quantitative e qualitative soggettive effettuate dal revisore. In quest’ottica è rilevante il fatto che il revisore, attualmente, non deve solo esprimersi sulla correttezza e veridicità della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio, ma anche sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Quindi, sembrerebbe che il legislatore penale avrebbe ben operato, sganciando il concetto di rilevanza dalla sua mera indicazione quantitativa, in quanto questa ultima non può sostituirsi od identificarsi con il giudizio finale anche se in realtà forse questa non era la reale motivazione. In ogni caso, è chiaro, che il concetto di rilevanza non può appiattirsi sulla sua dimensione quantitativa che non potrebbe dare conto nell’ambito del giudizio finale dell’importanza dei fatti avvenuti con riferimento alla sussistenza del reato.

Conclusioni

Volendo trarre delle conclusioni sul tema, la confermata rilevanza penale delle valutazioni di bilancio e la coeva soppressione delle soglie per i fatti materiali hanno importanti ricadute sul piano pratico, in particolare sul redattore del bilancio e sulla sua responsabilità e anche sui soggetti tenuti agli obblighi di revisione e/o di vigilanza, nonché sull’attività del giudice penale.

L’abbandono delle soglie quantitative di legge in tema di falso in bilancio ha aumentato la discrezionalità tecnica del giudice penale, generando il rischio di una giurisprudenza non uniforme a fronte di fattispecie e situazioni simili. Permane, quindi, la grande difficoltà di stabilire con assoluta certezza quali siano concretamente i “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” o i “fatti di lieve entità”, concetti non determinabili in valore assoluto. E questa incertezza è indubbiamente accentuata dalla scelta di far prevalere l’aspetto qualitativo rispetto alle previgenti soglie quantitative. Se è, infatti, vero che le soglie quantitative di legge sono state soppresse, la giurisprudenza post riforma del 2015, sviluppando i concetti di materialità e di significatività ha aperto la strada per l’applicazione delle tecniche di revisione e in particolare del principio n. 320 nell’ambito delle indagini penali. L’applicazione delle tecniche di revisione e del principio n. 320, ci sia consentito dirlo, potrebbero far rientrare dalla finestra le soglie quantitative espunte dalla norma primaria, ed essere quindi utilizzate, sempre con le dovute cautele, per individuare quelle condotte effettivamente idonee ad indurre altri in errore e quindi a configurare la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali. Questo convincimento trova forza anche nella considerazione che una attenta lettura del Principio di Revisione ISA Italia n. 320 fa emergere come tale principio valorizza in modo consistente i profili qualitativi dell’applicazione del concetto di significatività, che va ben oltre la sua pratica riduzione alle soglie quantitative convenzionali, adottate dalla prassi della revisione di bilancio.


[1] Secondo la norma previgente, la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. Era anche previsto che in ogni caso il fatto non fosse punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

[2] Diversamente, secondo la precedente formulazione, erano sanzionati “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.

[3] Si veda nota precedente.

[4] Per un approfondimento si rinvia a Traversi A. “Il nuovo reato di false comunicazioni sociali”, in questa Rivista, 6, 2015, p. 8 ss.; Santoriello C. “Considerazioni sulla rilevanza penale delle valutazioni nel reato di false comunicazioni sociali”, ivi, 3, 2016, p. 102 ss.; Id. “«Falso valutativo»: l’intervento delle Sezioni Unite e le questioni aperte”, ivi, 6, 2016, p. 41 ss.; Perini A. “Le nuove false comunicazioni sociali: profili operativi”, ivi, 4, 2017, p. 6 ss.

[5] Cass. pen. 30.7.2015 n. 33774 e Cass. pen. 22.2.2016 n. 6916, in Banca Dati Eutekne.

[6] Con riferimento alle false comunicazioni nelle società quotate (reato di cui all’art. 2622 c.c.), la Suprema Corte annota che “la mancata riproposizione dello stesso aggettivo (n.d.r. rilevante) nell’individuazione delle condotte commissive necessarie ai fini del reato di cui all’art. 2622 cod. civ. può trovare verosimile giustificazione alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella peculiare tipologia societaria (oltre all’obbligo del previo controllo del bilancio da parte di società di revisione)”.

[7] Prassi internazionale: patrimonio netto 3-5%, totale attivo 1-3%, risultato operativo 3-7%, ricavi 1-3%. Prassi nazionale: patrimonio netto 1-5%, totale attivo: 0,5-1%, utile ante imposte 5-10%, ricavi 0,5-1%.

[4] Cass. pen. 30.7.2015 n. 33774 e Cass. pen. 22.2.2016 n. 6916, in Banca Dati Eutekne.


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Marco Coletta

Partner della società di revisione ed organizzazione contabile UHY Audinet S.r.l. con sede a Roma ed uffici collegati a Pisa, Milano e Padova. UHY Audinet Srl è membro indipendente di UHY International, network internazionale tra i primi 15 al mondo nei servizi di audit e consulenza. Esperto di revisione del bilancio, certificazione di rendiconti, riorganizzazione e revisione dei processi contabili, svolge inoltre attività di transaction services, financial due diligence e forensic audit anche a supporto di contenziosi legali, oltre a consulenze tecniche in abito civile e penale. Il Dott. Marco Coletta è Componente della Commissione Consulenze Tecniche e Perizie e di Diritto Penale dell’Economia presso l’ODCEC di Roma e Presidente della Commissione Collegio Sindacale e Revisione Legale presso l’UGDCEC di Roma.

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