Una delle novità introdotte dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è l’inserimento del sesto comma all’art. 2476 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Di un certo rilievo è inoltre il precetto sancito dall’articolo 4 del CCII che prevede che il debitore ha il dovere di:
- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
- assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.
La lettera c), come evidenziato da molti osservatori e giuristi, introduce una regola che lascia perplessi poiché in presenza di una crisi (crisi che potrebbe essere anche un momento di cambiamento e di svolta) l’imprenditore si troverebbe a dover gestire la sua impresa e il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori. Questa previsione contrasta con lo spirito delle norme dettate, post riforma, dal diritto societario ed in qualche modo può essere una limitazione della regola dell’autonomia delle decisioni dell’organo amministrativo (cd business judgement rule).
(…) Sono tre i rischi in cui gli amministratori possono incorrere nelle situazioni di crisi:
- non aver attivato validi strumenti per valutare e intercettare la crisi di impresa;
- non aver agito tempestivamente per rimuovere le attività di gestione che hanno procurato la crisi;
- non aver attivato l’OCRI o non aver avviato le altre procedure deflattive della gestione della crisi di impresa previste dal nuovo codice.
Le responsabilità dei revisori e dei sindaci
È opportuno premettere che il Codice della crisi di impresa all’articolo 14 terzo comma stabilisce una attenuazione della responsabilità del revisore o del sindaco che segnalano tempestivamente all’organo amministrativo la presenza di situazioni che possono far presumere lo stato di crisi; la norma stabilisce infatti che: “La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo”.
In tema di responsabilità dell’organo di controllo è interessante la decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 21662 del 5 settembre 2018, con la quale i Giudici accertano e confermano la responsabilità dei sindaci per aver in particolare, nel caso di specie relativamente ad una società successivamente fallita, omesso di esercitare le proprie prerogative di controllo, sia nella fase preventiva (controllo contabili e verifica del bilancio) che nella fase di contenimento (denuncia al tribunale) in una situazione in cui l’organo amministrativo aveva iscritto ammortamenti per importi ridotti (senza valide ragioni) e capitalizzazioni di oneri finanziari non direttamente imputabili.
I sindaci e i revisori avevano già nella vigenza delle norme precedenti l’avranno sermpre di piu con l’entrata in vigore del codice della crisi di impres), la necessità di agire per prevenire la crisi mettendo in atto tutti i comportamenti che possono ridurre il rischio del depauperamento del patrimonio aziendale.
Ammortamenti esigui e capitalizzazioni eccessive di oneri sono proprio i tipici episodi di cattiva rappresentazione contabile, spesso fatte al fine di contenere le perdite di esercizio; su questi terreni e su altri ancora si dovranno confrontare gli organi di controllo e di revisione per evitare di essere chiamati a rispondere con gli amministratori per frodi o negligenze censurabili.
tratto dall’ ebook Il Codice della crisi di impresa e i controlli nelle SRL