Una delle aree che merita particolare attenzione per la sua formazione all’interno del bilancio di esercizio è quella relativa alle imposte di esercizio.
Le imposte correnti rappresentato l’onere fiscale dovuto per l’esercizio in esame e determinato sulla base della normativa fiscale in vigore (TUIR). Nello specifico le imposte sul reddito si riferiscono a IRES e IRAP. Secondo la normativa fiscale vi sono alcuni ricavi e costi o parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.
Per quanto concerne le imposte differite, da un punto di vista civilistico, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che,
- pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte differite attive o anticipate) e
- quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite passive).
L’iscrizione di imposte differite/anticipate deriva quindi dall’esistenza di differenze tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività e/o passività ai fini fiscali (o ad altri fini).
Il risultato civilistico lordo e il reddito imponibile normalmente assumono valori differenti a causa delle divergenze tra i criteri di valutazione previsti dalla normativa civile, che presiedono alla redazione del Conto Economico, e i criteri previsti dalle norme tributarie, che presiedono alla determinazione del reddito fiscale. Queste differenze possono essere:
- Permanenti : che non hanno/non avranno effetti fiscali futuri: non sono destinate ad essere riassorbite negli esercizi successivi
- Temporanee: che hanno o avranno effetti fiscali futuri: destinate ad annullarsi negli esercizi successivi
Si hanno imposte differite attive o anticipate quando in aderenza alla norma fiscale:
- componenti negativi di reddito (costi) imputati a conto economico saranno deducibili in esercizi successivi;
- componenti positivi di reddito (ricavi) vengono tassati in esercizi precedenti a quello di competenza economica.
Si hanno imposte differite passive quando in aderenza alla norma fiscale:
A) componenti positivi di reddito (ricavi) tassabili in esercizi successivi a quello di competenza economica;
B) componenti negativi di reddito (costi) deducibili in esercizi precedenti a quello di competenza economica.
Come avviene la rilevazione in bilancio?
Per quanto riguarda le Imposte correnti: le imposte correnti si iscrivono al valore nominale per l’ammontare determinato applicando all’imponibile fiscale l’aliquota in vigore (IRES e IRAP).
Per quanto riguarda le Imposte differite: Le imposte differite si iscrivono al valore nominale per l’ammontare determinato applicando l’aliquota in vigore alle differenze temporanee (sia IRES che IRAP). Non è ammessa l’attualizzazione delle imposte differite.
Giova precisare quanto segue in tema di imposte differite: le imposte differite attive non devono essere contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero, le passività per imposte differite passive non devono essere contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che il debito insorga.
Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza (comprovata da elementi oggettivi) dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. L’ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve pertanto essere rivisto ogni anno al fine di verificarne i requisiti per il riconoscimento.
Con riferimento a perdite fiscali, una attenta valutazione della loro recuperabilità può indurre a non iscrivere imposte anticipate sulle stesse. Deve sussistere la ragionevole certezza di imponibili sufficienti, circostanze ben identificate a base delle perdite che è ragionevolmente certo che non si ripetano.
Da un punto di vista procedurale la revisione deve essere basata su una serie di elementi che prevedano le fasi di seguito indicate:
- ESISTENZA Le imposte esposte in bilancio derivano da transazioni reali e rappresentano l’effettivo debito verso l’amministrazione tributaria.
- COMPLETEZZA Tutte le imposte sul reddito sono esposte in bilancio. Il calcolo tiene conto di tutte le disposizioni tributarie applicabili.
- ACCURATEZZA L’ammontare delle imposte è determinato e contabilizzato secondo processi di calcolo aritmetico corretti.
- COMPETENZA Le imposte esposte in bilancio si riferiscono a costi e ricavi di competenza del periodo. VALUTAZIONE Le imposte sono state valutati in conformità ai principi contabili statuiti, tenendo conto dei fattori che possono influire sul loro valore. E’ rispettato il criterio di uniformità dei principi contabili, salvo deroghe ammissibili e giustificate.
Nell’ambito del lavoro di revisione, l’area delle imposte sul reddito riguarda:
- la verifica dei costi per imposte IRES ed IRAP;
- il controllo delle imposte differite passive e delle imposte anticipate;
- la verifica del versamento degli acconti secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale;
- il controllo dei crediti d’imposta.