La conversione in legge del decreto legge Sblocca Cantieri è stata approvata la scorsa settimana con la fiducia al Governo . In questo provvedimento ha trovato spazio una importante modifica in tema di obbligo di nomina dei revisori e collegio sindacale all’interno delle SRL. Il testo , proposto , con due diversi emendamenti già nella discussione del Decreto Crescita (vedi”Obbligo di nomina del revisore per le srl” ) modifica nuovamente le soglie per l’obbligo di nomina degli organi di controllo, con il comma 2 del nuovo articolo 2-bis, introdotto nel nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) ( che a sua volta interveniva sull’articolo 2477 del codice civile ).
Si riducono quindi le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.
Riepiloghiamo dunque i requisiti attualmente richiesti .
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno una delle seguenti soglie:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
Queste modifiche sono state apportate, a detta dei relatori per evitare alle società di ridotta dimensione, l’obbligo di nomina del collegio sindacale e dei revisori, con tutti i costi e le procedure connesse.
Resta confermato invece il principio per cui l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Va sottolineato che le società che avessero già nominato sindaci o revisori, hanno facoltà di revocare la nomina per giusta causa in quanto non più normativamente obbligati.
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Miani ha dato un giudizio positivo sulla modifica , giudicando che le nuove soglie realizzino un giusto equilibrio tra le diverse esigenze di controllo e di snellimento della gestione amministrativa aziendale.
Sulle conseguenze della riforma analizzate in dettaglio con i dati del CERVED vedi l’ articolo del dott. Ercoli “Obbligo di nomina del revisore: possibili novità”
Commenti 1
Salve,
il nostro consulente fiscale alla data attuale (28/10/2019) afferma che i limiti dimensionali attualmente in vigore, superati uno dei quali per 2 esercizi consecutivi, scatta l’obbligo di nomina del revisore legale sono i seguenti:
– Tot. attivo dello S.P : 2 milioni di euro
– Tot Fatturato : 2 milioni di euro
– dipendenti occupati in media: 10
Mi conferma che tali limiti non sono aggiornati e che senza alcun margine di dubbio o valutazione, attualmente sono in vigore i limiti (raddoppiati) introdotti dalla Legge 55/2019 che converte il Decreto Sblocca Cantieri?
Grazie