Mancato pagamento della rata di fondo di solidarietà. I controlli del Revisore dell’ente locale

di Patrizio Battisti - - Commenta

E’ stato pubblicato il 22 marzo 2019 sul sito della Finanza locale del Ministero dell’Interno un Comunicato con il quale s’informano i Comuni del pagamento della prima rata del Fondo di Solidarietà Comunale.

Il Ministero tiene a precisare che non a tutti gli enti è stato erogato tale contributo: su un totale di 6606 Comuni per 2685 il pagamento è stato sospeso.

La motivazione della sospensione del pagamento è duplice: mancata trasmissione delle certificazioni sul bilancio di previsione 2018/2020 o sul rendiconto 2017 e/o sull’invio dei prescritti questionari SOSE dei fabbisogni standard.

Il Ministero, inoltre, avvisa gli enti inadempienti che possono sanare prima possibile le omissioni e in tal caso potranno accedere al pagamento programmato per la prima decade di aprile.

L’Organo di revisione dell’ente locale dovrebbe eseguire a nostro avviso una verifica della situazione del proprio ente soggetto a controllo.

I passaggi da compiere per la verifica sono abbastanza semplici: occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno Finanza Locale ed effettuare una prima verifica sulla pagina Banche dati enti locali – Pagamenti digitando il nome dell’ente interessato.

Nel caso non fosse presente la comunicazione dell’avvenuto pagamento in data 23 marzo, ci troviamo in presenza di un ente inadempiente. Sempre sul sito della finanza locale possiamo quindi controllare se l’inadempienza si riferisce al mancato invio del certificato al bilancio di previsione 2018/2020 oppure al rendiconto 2017 controllando rispettivamente le pagine relative ai Certificati preventivi e/o Certificati consuntivi.

Nel caso tale verifica abbia avuto un esito positivo, la motivazione del mancato pagamento si riferisce con tutta probabilità all’omissione della trasmissione del “questionario SOSE sui fabbisogni standard” la cui scadenza era fissata al 25 gennaio scorso.

A tal proposito riteniamo necessario che l’organo di revisione solleciti l’ente a sanare tempestivamente tale mancanza invitandolo a procedere quanto prima alla regolarizzazione delle omissioni. Tale sollecito è al quanto necessario negli enti che stanno utilizzando l’anticipazione di cassa prevista dall’art. 222 del TUEL.

Patrizio Battisti – Coordinatore Commissione enti locali ODCEC Tivoli – Consigliere Nazionale ANCREL.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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