Come anticipato in un nostro precedente articolo si era in attesa di novità con riferimento alla normativa riguardante la determinazione dei compensi dei revisori degli Enti Locali.
Tali novità sono state definite con il decreto emesso dal Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia in data 21 dicembre 2018[1] – pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04 gennaio 2019, che aggiorna i limiti massimi del compenso dei revisori degli enti locali. Si tratta del primo aumento dopo 13 anni e decorre dal 1° gennaio 2019.
E’ utile ricordare che il compenso dei revisori dei conti degli Enti locali è fissato dalla delibera di nomina approvata dal Consiglio, insieme ai criteri di determinazione dei rimborsi. La legge stabilisce, all’art. 241, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che i limiti massimi del compenso base, articolati per classe demografia e spese correnti e di investimento, sono determinati con decreto Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia, da aggiornare ogni tre anni. A dispetto del previsto obbligo normativo di aggiornamento triennale dei limiti massimi dei compensi previsto dal citato art. 241, l’ultimo effettivo aggiornamento risaliva al 2005 ed era stato fatto con decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005[2] che prevedeva una stratificazione dei compensi in funzione della fascia di popolazione residente dell’ente soggetto a controllo. I compensi riconosciuti ai revisori oscillavano dai 2.060 euro lordi all’anno per i Comuni più piccoli ai 17.680 nelle Province con più di 400mila abitanti e nei Comuni oltre i 500mila. Le delibere locali in questi anni non hanno potuto superare tali valori, con eccezioni minime per gli enti più virtuosi sulla spesa corrente e gli investimenti[3].
Il Decreto in esame ha previsto l’opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero dell’Interno desunti dai consuntivi dell’anno 2017 e ha previsto l’adeguamento del compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane a seconda della fascia demografica degli enti.
In particolare è stato fissato un incremento del 20,3%, per tener conto delle variazioni del tasso di inflazione registrate nel corso degli anni a partire dal 2005 per i revisori delle Regioni a statuto ordinario e per i revisori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti e un ulteriore incremento del 30% negli enti di maggiori dimensioni (per i revisori degli enti aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti)[4]. Tali incrementi come espressamente indicato nel Decreto sono stati stabiliti tenendo in considerazione la circostanza che le funzioni del revisore contabile nell’ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate[5] alla luce della legislazione della finanza pubblica e con l’obiettivo di rispettare i principi sull’equo compenso, di cui all’art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IMPORTO COMPENSI
Nel dettaglio, il decreto indica nella tabella A allegata allo stesso[6] il compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane a seconda della fascia demografica degli enti. Si fornisce di seguito il dettaglio dei nuovi compensi con evidenza degli incrementi stabiliti che decorrono dal 01 gennaio 2019.
Comuni | Nuovi compensi | Precedenti compensi | Incremento % | ||
a) | comuni con meno di 500 abitanti | 2.480 | 2.060 | 20,3% | |
b) | comuni da 550 a 999 abitanti | 3.180 | 2.640 | 20,3% | |
c) | comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | 4.150 | 3.450 | 20,3% | |
d) | comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | 6.030 | 5.010 | 20,3% | |
e) | comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | 7.100 | 5.900 | 20,3% | |
f) | comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 10.150 | 6.490 | 56,3% | |
g) | comuni da 10.000 a 19.999 abitanti | 12.890 | 8.240 | 56,3% | |
h) | comuni da 20.000 a 59.999 abitanti | 15.670 | 10.020 | 56,3% | |
i) | comuni da 60.000 a 99.999 abitanti | 18.410 | 11.770 | 56,3% | |
l) | comuni da 100.000 a 249.999 abitanti | 21.210 | 13.560 | 56,3% | |
m) | comuni da 250.000 a 499.999 abitanti | 23.940 | 15.310 | 56,3% | |
n) | comuni da 500.000 abitanti ed oltre | 27.650,00 | 17.680 | 56,3% | |
Città metropolitane e Province : | Nuovi compensi | Precedenti compensi | Incremento % | ||
a) | province sino a 400.00 abitanti | 23.940 | 15.310 | 56,3% | |
b) | province con oltre 400.00 abitanti | 27.650 | 17.680 | 56,3% |
Il Decreto inoltre prevede le seguenti maggiorazioni dei compensi sopra indicati:
– sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella B dello stesso decreto;
– sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella C allegata al decreto.
Tali maggiorazioni sono cumulabili e l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal DM non ha effetto retroattivo. I limiti massimi del compenso sono al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge.
RIMBORSI SPESE
Il decreto, all’art. 3, invece, disciplina il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui il revisore sia residente al di fuori del Comune dove ha sede l’ente: tale rimborso spetta per la presenza necessaria o richiesta nella sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e viene corrisposta nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione.
Ai componenti dell’organo di revisione spetta, infine, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente se ciò si rende necessario per l’incarico svolto.
I nuovi compensi dei revisori degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019. Il decreto fissa le misure dei compensi massimi pagabili ma non quelle minime.
Per il CNDCEC gli aumenti stabiliti dal decreto non risolvono del tutto il problema, specie chi svolge l’attività nei Comuni più piccoli, ma in ogni caso è considerato come un “innegabile passo in avanti”, in quanto ha ridotto l’enorme sproporzione esistente tra gli impegni e le responsabilità legati all’attività di revisore degli Enti locali e i relativi compensi.
[1] Scaricabile al link https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_interministeriale_compenso_revisori_conti_1.pdf
[2] D.M. Interno 20/05/2005 (G.U. n. 128 del 4 maggio 2005)
[3] Maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica.
[4] Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tali incrementi riguarderanno 8.000 revisori delle Regioni a statuto ordinario e quasi 3.500 revisori dei Comuni con più di 5.000 abitanti.
[5] Scorrendo solo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 relativo all’armonizzazione contabile si possono ricordare:
– il parere sulla delibera di giunta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
– il parere sulla determinazione del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento parziale dei residui;
– il parere sulla delibera di giunta di variazione per utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio;
– la verifica della congruità degli accantonamenti in materia di contenzioso;
– la verifica, in sede di esame del rendiconto, con obbligo di darne conto nella relazione, dell’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;
– il parere sul piano di rientro in caso di disavanzo di amministrazione accertato in base all’articolo 186 del TUEL;
– il parere sulla relazione semestrale con cui il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio lo stato di attuazione del piano di rientro in caso di disavanzo di amministrazione accertato in base all’articolo 186 del TUEL;
– la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato;
– il parere alla proposta di deliberazione di approvazione del Documento unico di programmazione e il parere in merito alla verifica di convenienza ad apportare migliorie su beni di terzi in uso (principio della competenza economico-patrimoniale).
[6] Scaricabile al link https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_interministeriale_compenso_revisori_conti_-_allegato_0.pdf