La nomina dell’organo di revisione deve avvenire, a norma dell’art. 13, D.Lgs. 39/2010, da parte dell’assemblea dei soci, su proposta dell’organo di controllo.
L’art. 10-bis, D.Lgs. 39/2010 prevede, in sede di nomina all’incarico di revisore, la verifica di una serie di requisiti:
– il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività;
– l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
– la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione;
– nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio della revisione legale.
L’accettazione e il mantenimento di un incarico di revisione sono trattati in diversi principi di revisione Isa Italia (210, 220, 230, 300 e ISQC 1), nonché dal CDNCEC con il documento rubricato “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”.
In particolare, con quest’ultimo, il CDNCEC, nel rimandare ai citati principi di revisione, focalizza l’attenzione sull’opportunità che il revisore di nuova nomina provveda a:
– verificare l’adeguatezza delle competenze e capacità necessarie per svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse;
– valutare l’integrità del cliente e dei soggetti che ricoprono ruoli chiave all’interno dell’impresa;
– verificare di essere in grado di poter rispettare i principi etici applicabili, inclusa l’indipendenza;
– valutare, al fine del mantenimento dell’incarico, le implicazioni derivanti da aspetti significativi emersi durante la precedente revisione;
– concordare i termini dell’incarico con la Direzione.
Quanto alle procedure da adottare, il principio Isa Italia 315 raccomanda, tra le altre, le seguenti:
– indagini presso la direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa che, a giudizio del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti ed eventi non intenzionali
– procedure di analisi comparativa;
– osservazioni ed ispezioni.
I principi di revisione fissano anche condizioni indispensabili, in assenza delle quali l’incarico di revisione proposto
non dovrebbe mai essere accettato. Tra queste, le principali sono:
– il riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità;
– la presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.
I Principi di revisione prevedono poi, nella fase intercorrente tra la proposta di nomina e la decisione circa l’accettazione o il rifiuto dell’incarico di revisione, la predisposizione di specifiche carte di lavoro. Nel caso di nomina quale componente del collegio sindacale, occorre avere a mente anche le disposizioni del Codice Civile relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399.
La proposta di nomina all’interno di un collegio sindacale, inoltre, apre scenari diversi rispetto alla nomina di semplice revisore legale o sindaco unico. Il collegio sindacale costituisce infatti un vero e proprio gruppo, composto generalmente da tre membri, e tale assetto può giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di alcuni elementi dai quali dipende l’accettazione o meno dell’incarico proposto. La possibilità di operare all’interno di un team di revisione, infatti, può costituire un vantaggio grazie al fatto che le competenze e le conoscenze necessarie per l’accettazione dell’incarico possono compendiarsi all’interno del team stesso.