carte di lavoro

Carte di lavoro del revisore legale

di Marco Paolini - - 2 Commenti

A differenza dei verbali dei sindaci, le carte di lavoro dell’organo di revisione non sono accessibili ad amministratori e soci della società sottoposta a revisione legale. Tali documenti sono di proprietà dei revisori.

La loro funzione è di documentare il processo logico che ha portato all’espressione del giudizio sul bilancio.

Il Principio di revisione ISA Italia 230 (in vigore dal 1/01/2015) fornisce le linee guida al revisore legale per la predisposizione e archiviazione della documentazione di lavoro. Inoltre, altri principi di revisione contengono regole specifiche in tema di documentazione della revisione.

L’obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca:

  • evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione;
  • evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari

Le carte di lavoro costituiscono elementi probativi che hanno, quale principale scopo, quello di dimostrare che il lavoro di revisione è stato svolto in conformità ai principi di revisione. Esse contengono il processo logico che ha determinato le conclusioni raggiunte dal revisore nel proprio lavoro e, conseguentemente, supportano il giudizio da questi espresso sul bilancio oggetto di controllo.

La carte di revisione devono essere organizzate in modo da consentire ad un terzo esperto della materia, che non abbia cognizione dell’incarico, di verificarne e comprenderne il contenuto. Sebbene, infatti, tali documenti non siano destinati agli organi sociali, vi è la possibilità che gli stessi debbano essere consultati da terzi quali, ad esempio:

  • il revisore subentrante;
  • l’autorità giudiziaria;
  • il soggetto che esercita il controllo di qualità di cui all’art. 20, D.Lgs. 39/2010;
  • altri soggetti esterni previsti dalla legge.

In quanto alla forma, al contenuto e all’ampiezza delle carte di lavoro, questi devono essere calibrati tenendo presente:

  • la dimensione e la complessità dell’azienda;
  • la natura delle procedure di revisione documentate;
  • i rischi di errori significativi;
  • la rilevanza degli elementi probativi acquisiti;
  • la natura e la portata delle eccezioni identificate;
  • la necessità di documentare una conclusione su una determinata attività svolta;
  • la metodologia di revisione seguita e gli strumenti utilizzati.

La forma di archiviazione può essere cartacea o elettronica.

Nelle carte di lavoro sono documentati, a titolo esemplificativo:

  • la strategia generale di revisione;
  • il piano di revisione;
  • eventuali modifiche durante lo svolgimento della revisione
  • le decisioni del team di revisione;
  • i rischi identificati e valutati di errori significativi;
  • le risposte generali di revisione;
  • i risultati delle procedure di revisione;
  • le comunicazioni alla direzione, ai responsabili dell’attività di governance, alle autorità di vigilanza;
  • le motivazioni delle conclusioni per cui la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile alle circostanze dell’incarico.

Generalmente, l’organizzazione delle carte di lavoro prevede la ripartizione in due files:

  • il file permanente: che include le informazioni generali,
  • il file corrente: nel quale archiviare le carte di lavoro ad uso corrente (vale a dire, quelle che fanno riferimento all’esercizio oggetto di revisione e che si rinnovano ad ogni esercizio).

Il principio di revisione raccomanda la predisposizione tempestiva delle carte di lavoro in quanto: “La predisposizione tempestiva della documentazione della revisione, sufficiente ed appropriata, contribuisce a migliorare la qualità di quest’ultima e rende più efficace il riesame e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte prima dell’emissione della relazione di revisione. La documentazione predisposta successivamente allo svolgimento del lavoro di revisione risulta verosimilmente meno accurata della documentazione predisposta durante lo svolgimento dello stesso.”

Le carte di lavoro devono essere custodite per 10 anni dalla data di redazione della relazione di revisione.

Qualora il revisore sia anche sindaco della società, esso dovrà porre attenzione a tenere distinte le carte di lavoro inerenti le due funzioni, stante la loro differente natura.


Autore dell'articolo
mm

Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

  1. Caro collega hai predisposto in modo molto pratico l’iter che il revisore dovrebbe tener presente, per ricordare il percorso pratico seguito, per pervenire poi alla relazione e, quindi, al parere sul bilancio.
    Complimenti e buon lavoro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

diciassette − 2 =