Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli enti locali devono procedere all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo. Per quanto attiene il bilancio 2018/2020, il termine è stato differito al 28/02/2018 ad opera del decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017. Il bilancio è corredato da numerosi allegati tra i quali il parere dell’organo di revisione.
Il termine per l’approvazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo. Vedi l’articolo Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione dell’ente locale
Peculiarità della contabilità pubblica, rispetto a quella delle imprese del settore privato, è data dalla preminenza del bilancio di previsione (che viene, per l’appunto, identificato con il termine “bilancio”) rispetto al rendiconto finale. Il motivo sta, fondamentalmente, nel ruolo autorizzatorio che esso riveste.
Il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione consta nel fatto che esso costituisce il limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti per l’intero periodo di riferimento, fatta eccezione per i “servizi per conto di terzi” e per i “rimborsi delle anticipazioni di tesoreria”. La funzione autorizzatoria riguarda anche le entrate per accensione di prestiti.
Con l’adozione degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, contenuti nei suoi allegati, è stata abbandonata definitivamente la classificazione prevista dal D.P.R. 194/1996 ed è stata soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, a favore di un’impostazione che prevede un unico documento contabile con un periodo di riferimento di almeno un triennio, per quanto riguarda le previsioni di competenza, e di un anno, per quanto riguarda le previsioni di cassa.
Nel bilancio di previsione:
· la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità;
· la previsione delle spese è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati e delle spese di competenza; gli stanziamenti dovranno essere quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati;
· le previsioni di cassa sono effettuate in considerazione dell’esigibilità dei residui attivi, delle entrate di competenza e del rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge, per le spese.
Termine per l’approvazione del bilancio di previsione è, di regola, il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Entro questa scadenza deve essere deliberata dal consiglio dell’ente l’approvazione del bilancio completo dei relativi allegati. Per quanto riguarda gli esercizi più recenti, tuttavia, il termine è stato costantemente oggetto di proroga. Non fa eccezione il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 che gli enti si apprestano ad approvare: è stato, infatti, disposto il differimento di detto termine al 28/02/2018 ad opera del decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017.
La mancata approvazione del bilancio di previsione comporta fatto grave che può portare allo scioglimento del consiglio dell’ente ex art. 141, c.1, lett. c), TUEL. Lo scioglimento del consiglio determina il commissariamento dell’ente.
Sul bilancio di previsione, il revisore deve esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2 del TUEL.