Organo di controllo e revisione negli Enti del Terzo Settore

di Gianfranco Visconti - - 24 Commenti

Il punto per la nomina del revisore e organo di controllo negli ETS dopo la recente riforma.

Nelle fondazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico (sindaco unico o revisore unico, altrimenti vi è il collegio sindacale che è un organo collegiale) (art. 30, 1° comma).

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a)     totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 Euro;
b)     totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 220.000 Euro. Riteniamo che questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura, cioè in beni o servizi ceduti gratuitamente all’ente;
c)     dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Riteniamo, anche se la norma non lo dice, che il limite si riferisca a dipendenti occupati a tempo pieno per cui occorre conteggiare i collaboratori dell’ente con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato.

L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati (o, riteniamo dato ciò che dice la norma, se ne viene superato uno solo) (2° e 3° comma).
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (in questo caso, dato che gli ETS non possono avere scopo di lucro, il termine “affare” significa evidentemente attività o iniziativa senza scopo di lucro a fini civici, solidaristici o di utilità sociale da essi svolta) ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017, norma che si applica solo agli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese, vale a dire alle cooperative sociali ed alle imprese sociali aventi forma giuridica di associazione riconosciuta, fondazione, società di capitali o cooperativa (comma 4°).

In questo caso le associazioni riconosciute e le fondazioni hanno assunto prima la qualifica di impresa sociale e poi, di conseguenza ed automaticamente, quella di ente del terzo settore (ETS) (leggi dello stesso autore Associazioni e Fondazioni norme applicabili).

Ai componenti dell’organo di controllo dell’ente si applica l’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell’art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma).

I compiti dell’organo di controllo sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che non sono persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di questo.

Ricordiamo che la responsabilità amministrativa degli enti collettivi deriva dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate (amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) che abbiano operato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. L’organo di controllo esercita pure il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente non sia un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro (6° comma).

L’organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017 (sulle attività di interesse generale e le attività di tipo diverso che possono essere svolte dagli ETS, sulla raccolta di fondi, l’assenza dello scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio residuo di essi) e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della giustizia, come previsto dall’art. 14 sempre del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, cioè deve contenere una relazione sui risultati di esso (comma 7°).

I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole operazioni o affari (nel senso, sempre, di attività, iniziative, progetti, ecc. senza scopo di lucro) (comma 8°).

Infine, salvo quanto previsto dal 6° comma dell’art. 30 che abbiamo esaminato in precedenza, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore hanno l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a)     totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro;
b)     totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro. Riteniamo che anche questo limite si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura (beni o servizi ceduti gratuitamente all’ente);
c)     dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. Anche in questo caso riteniamo, anche se la norma non lo dice, che questo limite si riferisca a dipendenti occupati a tempo pieno per cui occorre conteggiare i collaboratori dell’ente con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato.

L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati (o se ne viene superato uno solo) (art. 31, 1° e 2° comma).
La nomina del revisore dei conti è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (termine da intendersi sempre nel senso di attività o di iniziativa senza scopo di lucro a fini civici, solidaristici o di utilità sociale svolta da questi enti), ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 117/2017 (3° comma). Ciò può essere fatto, come abbiamo detto in precedenza in questo paragrafo, solo dalle associazioni riconosciute e dalle fondazioni che hanno assunto prima la qualifica di impresa sociale e poi, di conseguenza ed automaticamente, quella di ente del terzo settore (ETS).


Autore dell'articolo
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Gianfranco Visconti

Laureato in giurisprudenza, master in General Management, è consulente di direzione aziendale e formatore nelle aree marketing, organizzazione e diritto dell’impresa per aziende private, amministrazioni pubbliche ed enti non profit. Collabora con numerose riviste cartacee e digitali di questi settori. Con Maggioli Editore ha pubblicato, nel 2008, Guida alle organizzazioni non profit e all’imprenditoria sociale, (seconda edizione, 2010).

Commenti 24

  1. Buonasera, vorrei sapere cortesemente a chi segnalare mancate risposte e svolgimento poco etico delle attività e informazioni da dare ai soci da parte di una associazione di Categoria. Chi è l’Organo esterno che controlla l’operato di una associazione di categoria che raggruppa operatore ex L. 4/13? Grazie.

  2. Buongiorno, avrei un quesito riguardante un consorzio di urbanizzazione con attività interna assimilabile ad una associazione non riconosciuta. Posso procedere con un quesito su questo spazio web?
    Grazie e buona giornata

  3. Buonasera. Ho un quesito da sottoporre.
    Un revisore dei conti che ho operato per n.2 trienni scadenti a dicembre 2022 nei confronti di un comitato divenuto ODV ( quindi ETS) dal 2020 può essere rinominato, visto che siamo di fronte ad un cambiamento rilevante cui ha fatto seguito l’iscrizione nel relativo registro con l’applicazione di una nuova normativa?

  4. Buongiorno,
    una associazione affiliata Anpas con il collegio dei sindaci costituito anche in mancanza di obbligo, deve comunque rispettare gli obblighi in capo ad ogni componente del collegio riguardo l’iscrizione agli albi?
    Nel caso in cui uno dei membri del collegio non abbia i titoli necessari, come vanno considerati gli atti prodotti?

  5. Vorrei chiedere se una APS che non rientra negli importi indicati, si trova le dimissioni del Presidente e di un componente del Collegio dei Revisori motivati dal decorso del triennio dalla nomina Assembleare cosa deve fare obbligatoriamente?
    Grazie.
    Gioacchino Assogna Presidente dell’APS del Centro Anziani Lo Scariolante.

  6. BUONASERA
    SIAMO UNA ASSOCIAZIONE CON PERSONALITA’ GIURIDICA ISCRITTA NEL REGISTRO ODV E ONLUS DI FATTO.
    DOBBIAMO MODIF. STATUTO CON PRESENZA NOTAIO E ASS. STRAORDINARIA PERCHE’ PREVEDE ALTRE MODIFICHE OLTRE QUELLE DI LEGGE. CONTESTUALMENTE NOMINEREMO ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE PERCHE’ RIENTRIAMO NEI PARAMETRI DI LEGGE.
    CHIEDO: IL BIL.SOCIALE 2020 PUO’ ESSERE ATTESTATO DAL ORGANO ETICO DI VIGILANZA CHE ABBIAMO ATTUALMENTE ANCORA IN CARICA? OPPURE
    NECESSARIAMENTE DALL’O.D.C. CHE PERO’ NON E’ STATO ANCORA ELETTO?
    FOSSE NEGATIVA LA RISPOSTA DOVREMMO ENTRO 31 MARZO CONV. ASS.STR. PER NOMINA E VARIAZIONE E QUINDI ENTRO 30 APRILE APPR.I BILANCI CONT. E SOCIALE?
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    GIORGIO MATERNINI V.PRES.ETESORIERE A.F.SASSI ONLUS 3315856287

    1. Se lo statuto lo prevede, il vostro bilancio sociale 2020 può essere approvato dall’organo etico di vigilanza perché non siete ancora un ente del terzo settore. Ciò in quanto questa qualifica non la potete ottenere, dato che essa si ottiene con l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che per ora è impossibile, non essendo ancora stato avviato il Registro. Siete pertanto una Odv Onlus di diritto, per l’approvazione del cui bilancio sociale non vi sono norme particolari.

    2. Vorrei chiedere se una OdV che ha l’obbligo del revisore legale, possa anche farlo eleggere sindaco dei revisori dei conti.
      A mio parere, visto quanto previsto dall’articolo 2399, i componenti del collegio non possono avere rapporti economici (consulenza o simili) con la OdV.

      Grazie per un chiarimento.

  7. Buon giorno.
    Chiedo cortesemente un chiarimento: la nomina dell’organo di controllo per l’ETS può essere deliberata dal Consiglio Direttivo o è necessaria l’approvazione dell’assemblea dei Soci?
    Grazie mille

    1. E’ necessaria l’approvazione dell’assemblea dei soci ai sensi del 1° comma dell’art. 25 del Dlgs 117/2017.

  8. Vorrei cortesemente conoscere il Vostro parere a proposito di una Associazione riconosciuta che non supera i limiti previsti dall’art.31, ma controlla al 100% una Fondazione riconosciuta e’ tenuta alla revisione legale, debba anche essa essere soggetta a revisione legale. Grazie.

    1. E’ un caso difficile da interpretare.
      Tendenzialmente ritengo di no, perché i limiti dell’art. 31 valgono per il singolo ente e perché il concetto di gruppo vale solo per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e non per gli altri enti del terzo settore.

  9. Desidero sapere se per le associazioni di volontariato è sempre (indipendentemente dell’attivo dello stato patrimoniale ) obbligatorio nominare l’Organo di Controllo.
    Grazie

    1. No, l’obbligo sussiste solo se per due esercizi consecutivi si superano almeno due dei tre limiti previsti dal 2° comma dell’art. 30 del Dlgs 117/2017.

  10. Esiste un obbligo (a parte quello statutario) anche per le associazioni di rappresentanza di comuni come ad esempio unione dei comuni e comunità montane (uncem)? Grazie

    1. Che io sappia no, ma le associazioni o unioni di comuni non c’entrano niente con gli enti del terzo settore. Le prime sono soggetti di diritto pubblico, i secondi soggetti di diritto privato.

  11. Buongiorno, non mi è chiaro se nelle fondazioni riconosciute come onlus il collegio dei revisori deve figurare anche in visura presso la CCIAA di competenza.
    Grazie

    1. A mio avviso No. Sulla visura camerale dei soggetti only rea (quali le associazioni ad as.) È pubblicizzato il solo rappresentante legale (es. Presidente). Questa prassi si
      desume dalla circolare del 2014 anche se non vi è un espresso divieto.

  12. Condivido il contenuto della relazione. Esso è ben chiaro.
    Chiedo di sapere cosa si deve fare per iscriversi, visto che le norme attuative non sembrano essere state emanate. Presiedo una Fondazione dotata di personalità giuridica ed iscritta nell’apposito registro, ma non è possibile godere dei completi benefici fiscali perché non è iscritta nel registro Onlus ed ancora non sembra possa iscriversi al registro ETS.

    1. Purtroppo occorre attendere l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) perché l’iscrizione ad esso ha efficacia costitutiva della qualifica di ente del terzo settore. Detta qualifica non può essere acquisita diversamente. In questo momento può solo iscriversi all’Anagrafe unica delle onlus e, quando sarà avviato il RUNTS, migrare in questo registro e diventare ets.

  13. Scusatemi, ma non riesco a capire dove sta (e se ci sia) l’errore: l’articolo riporta correttamente i limiti dello stato patrimoniale e dei ricavi (1.100.000 Euro e 2.200.000 Euro), fissati dall’art. 31 del Codice del terzo settore, oltre i quali scatta l’obbligo di nomina del revisore dei conti.

    Forse vi siete confusi con i limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (110.000 o 220.000 Euro) previsti dall’art. 30 dello stesso codice (anch’essi riportati correttamente nell’articolo)?

    Infine, può darsi che la vostra perplessità derivi dal fatto che io ritengo vi sia, per gli enti del terzo settore, la possibilità che come organo di controllo monocratico si possa anche nominare un revisore unico, in analogia a quanto previsto per le Srl dall’art. 2477. Ma questa è una possibilità dedotta per via interpretativa, non un obbligo: l’obbligo di nomina di un revisore dei conti scatta solo quando si superano i limiti fissati dall’art. 31.

    Pertanto, a me l’articolo pare corretto.

    1. buongiorno
      si i limiti sono giusti: uno è l’organo di controllo, un altro quello di revisione.

      volevo chiedere un chiarimento: per le fondazioni del terzo settore la nomina dell’organo di controllo quindi è sempre obbligatoria? non ci sono limiti da superare per far scattare l’obbligatorietà?
      grazie mille.

  14. Le cifre indicate per obbligatorietà di revisore dei conti sono errate, si tratta di € 1.100.000 e € 2.200.000 rispettivamente

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