Il ruolo fondamentale del collegio sindacale e/o del revisore legale nella crisi aziendale dell’impresa le responsabilità nel monitoraggio del requisito della continuità aziendale.
Gli aspetti che hanno caratterizzato l’ultimo decennio di crisi economica appena trascorso si concretizzano in una maggiore ed attenta analisi sullo stato di salute dell’impresa nonché il monitoraggio dei risultati scaturiti dagli accadimenti attuati in applicazione della normativa fallimentare. Normativa che è stata più volte dal legislatore modificata, al fine di tamponare la debacle industriale e renderla più appetibile ed accessibile alle imprese in difficoltà con piani di riconversione e risanamento.
Pertanto la crisi se da un lato ha confermato il ruolo fondamentale del collegio sindacale e/o del revisore legale, soprattutto nelle fasi prodromiche della crisi, dall’altro le sentenze dei Tribunali hanno accentuato le responsabilità soprattutto nel rispetto del requisito della continuità aziendale. Oggi più che mai un tema oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di controllo sociale (in merito sentenze del Tribunale di Milano n. 1323 e 2043 del 2017).
Le Linee guida ai revisori dal Consiglio Nazionale e dall’ODCEC di Milano
Al fine di supportare gli organi di controllo in questa particolare fase di verifica il Consiglio Nazionale, nel luglio 2016, ha pubblicato le “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia” che, tra l’altro, contengono due schede particolarmente interessanti: l’Allegato 1 “Questionario relativo all’identificazione, comprensione e valutazione degli elementi di criticità sulla continuità aziendale” e l’Allegato 2 “Programma di lavoro relativo a procedure aggiuntive in presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale”.
Più recentemente, invece, la Commissione controllo societario dell’ODCEC di Milano ha pubblicato il Quaderno n. 71 “Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario – Guida in materia di sistemi di allerta preventiva”; di cui si riporta qui di seguito lo sviluppo della pubblicazione.
Il suddetto lavoro prende spunto dal disegno di legge 3671-bis che richiamando le definizioni d’insolvenza propone una definizione “aziendalistica” di crisi d’impresa. In particolare, mentre la definizione d’insolvenza, sotto il profilo legale, rappresenta indiscutibilmente uno stato nella maggior parte dei casi irreversibile, non è detto che lo stato di crisi comporti necessariamente un’insolvenza irreversibile o che conduca sempre ed inevitabilmente a questa. Un’azienda può, infatti, affrontare momenti di difficoltà temporanea anche gravi ma non necessariamente degenerativi in uno stato di “insolvenza conclamata”. Sotto questo aspetto vengono illustrati i diversi momenti degli stadi della crisi. Nei primi quattro stadi del percorso di crisi è comunque possibile intervenire al fine di evitare che l’impresa entri in una situazione di crisi irreversibile:
- primo stadio è quello dell’incubazione, in cui si manifestano iniziali fenomeni d’inefficienza;
- secondo stadio è quello della manifestazione della crisi, in cui si cominciano ad intaccare le risorse aziendale con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento;
- terzo stadio si osservano gravi squilibri finanziari, con significative ripercussioni sulla fiducia dei terzi;
- quarto stadio, l’ultimo in termini di crisi reversibile, cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi, consiste nell’insolvenza e nella condizione di dissesto;
- quinto stadio, crisi irreversibile, che si rileva dello stato d’insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli squilibri. La manifestazione esteriore dell’inadempimento delle obbligazioni sono evidenti e rilevabili anche dai terzi.
Stadio della crisi |
Elementi/azione |
Valutazione |
Incubazione(fase ordinaria e fisiologica di declino) |
Si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza. Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570. Azioni organo di vigilanza: |
Gravità/evoluzione rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business pian). |
Maturazione(fase straordinaria di declino, fisiologica) |
Si cominciano ad intaccare le risorse aziendali (la cassa, il patrimonio). Alert interno Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale seconao Principio revisione (ISA Italia) 570. Azioni organo di vigilanza: Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, valutazione congiunta con la direzione aziendale |
Progressivi segnali all’esterno in ottica bachvardlookine (lettura dei dati consuntivi, info oliando). Gravità/ evoluzione rilevabile internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business pian, cash-floiv prospettici). |
Crisi conclamata(fase straordinaria, reversibile)
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Si osservano gravi squilibri finanziari, ripercussioni sulla fiducia degli stakeholder.
Coincide con questa fase anche la difficoltà finanziaria conclamata. Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570. Azioni organo di vigilanza: Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, valutazioni critiche delle azioni progettate dalla direzione.
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Rilevabile internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business pian, impairment tesi).
La valutazione affidabile da parte di terzi richiede potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa (la qualità dell’info è decisiva). Impostazione dei piani d’intervento da parte della direzione, valutazione critica da parte degli organi di vigilanza. |
Insolvenza reversibile(fase straordinaria)
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Idonea verifica mantenimento presupposto continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570 con adozione strumento previsto dall’ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale.
Azioni organo di vigilanza: Monitoraggio, analisi dinamica con Norma 11 PCCS del CNDCEC, Valutare Ricorso a istituti di composizione. |
Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni di dettaglio sul bilancio ma con approfondimenti, su dati aggiornati e prospettici economico finanziari e patrimoniali.
La valutazione da parte di terzi della reversibilità dell’insolvenza richiede l’accesso a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa che, invece, sono accessibili agli organi di vigilanza. Impostazione dei piani d’intervento da parte della direzione, valutazione critica da parte degli organi di vigilanza. Intervento di professionalità specialistiche esterne. |
Insolvenza conclamata(irreversibile) |
Ricorso a istituti di composizione, liquidazione giudiziale, cui si giunge in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nelle precedenti fasi. | Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli squilibri.
La manifestazione esteriore dell’inadempimento delle obbligazioni sono evidenti e rilevabili anche dai terzi. |
Novità dell’ODCEC di Milano a vantaggio delle aziende
La Commissione controllo societario dell’ODCEC di Milano ha inserito all’interno del quaderno una proposta operativa di procedura mediante l’ausilio di standard tecnici e professionali di riferimento nell’analisi e valutazione di tutte le informazioni utili e rilevanti per la predisposizione di un sistema di allerta preventiva a salvaguardia della continuità aziendale. Tale protocollo operativo andrà utilizzato per le imprese obbligate alla predisposizione del bilancio in forma ordinaria ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile e a maggiore ragione anche per le imprese che rientrano nella classificazione di media e grande dimensione secondo i parametri convenzionale della UE. Nulla toglie che anche le società che hanno la facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata, ai sensi del novello articolo 2435-bil del codice civile, o che sono classificate come aziende piccolo o media dimensione, in base ai parametri UE, possano, se pur con un sistema organizzativo e di rilevazione amministrativo contabile ridotto, avvalersi delle medesime procedura delle sorelle maggiori.
Le sette fasi che compongono la procedura operativa sono da considerarsi sequenziali e costituiscono un ordinato e standardizzato sistema di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni disponibili, in base ai dati contabili (fonti interne) ed extracontabili (fonti esterne).
La procedura operativa si compone quindi:
- dell’adeguata verifica;
- della raccolta ed organizzazione dei dati;
- della rewiew contabile;
- dell’analisi andamentale;
- dell’analisi economico-finanziaria;
- dell’analisi economico-finanziaria;
- della valutazione finale.
Per maggiori approfondimenti sulle fasi precedenti alla fase di analisi economico-finanziaria ti potrebbero interessare dello stesso autore i seguenti articoli già pubblicati:
- 12/10 Il monitoraggio della continuità aziendale nel quaderno 71 dell’ODCEC
- 14/10 La procedura di verifica della continuità aziendale comincia con l’adeguata verifica
- 17/10 La seconda fase per la verifica della continuità aziendale: raccolta dei dati
- 18/10 Terza fase della verifica di continuità dell’azienda: la review contabile
- 20/10 Analisi andamentale: quarta fase della verifica di continuità aziendale
- 23/10 Quinta fase dell’analisi di continuità aziendale: l’analisi economico-finanziaria
- 25/10 Revisione legale: analisi qualitativa e quantitativa dell’andamento economico-finanziario
- 29/10 L’analisi della continuità aziendale si chiude con la valutazione finale
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