Sanzioni amministrative Consob per le società di revisione legale entro 180 giorni

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Con la sentenza n. 9997/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito il principio per cui la Consob (Commissione nazionale per la società e la Borsa) ha 180 giorni (e non 90) dall’accertamento per infliggere le sanzioni amministrative alle società di revisione legale.

Nella vicenda processuale la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Consob contro l’atto della Corte di Appello con cui era stata annullata la delibera di avvio del procedimento sanzionatorio contro una SRL perché effettuato dopo 90 giorni. La Cassazione nelle considerazioni in diritto, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui Consob rivendicava l’errata applicazione dell’articolo 14 L. 689/814  (in cui erano previsti 90 giorni per l’erogazione delle sanzioni) rispetto al corretto articolo 195 TUF, richiamato nel D. Lgs 39/2010 (che ne prevede 180).

In particolare, il decreto legislativo 39/2010 che ha attuato la direttiva 2006/43/Ce sulle revisioni legali dei conti annuali e i conti consolidati, oltre a prevedere la competenza funzionale della Corte d’Appello, ha esteso la procedura sanzionatoria a 180 giorni dall’accertamento (360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero).

Tale norma «è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi alle sanzioni comminate ai revisori avviati dopo la sua entrata in vigore ».

Il D.Lgs all’articolo 26 prevede il richiamo al termine di 180 giorni, previsto all’articolo 195 TUF (Testo Unico della Finanza), sia per le sanzioni riguardanti fattispecie nuove, sia per le fattispecie disciplinate precedentemente come

  • le sanzioni pecuniarie,
  • la revoca degli incarichi
  • il divieto di assumerne di nuovi.

Inoltre, come chiarito nella sentenza della Cassazione, “l’individuazione di un unico termine risponde all’esigenza di far riferimento ad una disciplina di settore coerente e omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari.” Pertanto il fatto che all’articolo 26 del D.Lgs 139/2010 non preveda espressamente anche i procedimenti Consob non è motivo ostativo all’applicazione del termine di 180 giorni anche per questi procedimenti.

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