Rendiconto di gestione degli enti locali e relazione dell’organo di revisione

di Marco Paolini - - 2 Commenti

I risultati della gestione annuale dell’ente locale vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione.

Tale documento si compone dei seguenti prospetti:

·       conto del bilancio;

·       conto economico;

·       conto del patrimonio.

In esso sono riportate, per i residui e la competenza:

·       le somme accertate, con distinzione di quelle riscosse e ancora da riscuotere, distinte per risorsa di entrata;

·       le somme impegnate, con distinzione di quelle pagate e ancora da pagare, per intervento di spesa.

Il rendiconto viene presentato dalla Giunta al Consiglio, accompagnato dalla relazione dell’organo di revisione, dalla relazione della Giunta, dall’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di competenza, oltre a numerosi altri allegati previsti dalla legge. Il Consiglio dell’ente deve approvarlo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

La sua principale funzione è quella di misurare, in termini di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla  valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

Per quanto attiene l’organo di revisione, la relazione di sua competenza deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni
decorrenti dalla trasmissione della proposta di rendiconto approvata dall’organo esecutivo e deve essere messa a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare di esame ed approvazione. Il mancato rispetto di tale scadenza può essere causa di revoca del revisore.

Con il parere sul rendiconto l’organo di revisione esplica una funzione collaborativa e propositiva. La relazione contiene infatti:

·       l’attestazione dei revisori della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

·       rilievi, considerazioni e proposte tendenti al conseguimenti di efficienza, produttività e
economicità della gestione.

Nella relazione l’organo di revisione deve dare atto di tutte le verifiche compiute sulla contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, sulla cassa, sui conti degli agenti contabili e dei consegnatari di beni, sul rispetto dei vincoli di spesa, sui vincoli di finanza pubblica, sull’esistenza di debiti fuori bilancio, sui rapporti di debito e credito con le società partecipate.
La relazione al rendiconto si sostanzia in un giudizio che somma le funzioni di vigilanza, collaborazione e referto.

A conclusione della relazione, i revisori riportano le considerazioni conclusive riguardanti la dimostrazione della formazione del risultato di gestione e il suo utilizzo.

L’organo consiliare dell’ente, in sede di deliberazione del rendiconto deve tenere motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

  1. Se i comuni non approvano il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario entro il 30 aprile 2017 vanno in contro a sanzioni o commissariamenti?
    grazie

  2. Pingback: La burocrazia uccide l'autonomia più dei tagli. Ma si riparte dai Comuni |

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