L’organizzazione dell’attività del revisore: il Fascicolo di revisione

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Il decreto 135/2016 ha introdotto all’interno del decreto 39/2010 il nuovo articolo 10-quater, che si focalizza su questioni relative all’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività di revisione.

Nel caso in cui l’incarico venga affidato ad una società di revisione, occorre designare un responsabile con le necessarie competenze per seguire l’attività, garantendogli le risorse sufficienti e il personale qualificato nell’adempimento della sua mansione. Questi è chiamato ad un attivo coinvolgimento, dedicando il proprio tempo e la propria esperienza all’incarico cui è chiamato, specie nelle circostanze più complesse. Richiamando l’Isa Italia 220, vediamo come in base alle normative vigenti sono riconducibili proprio al responsabile la direzione e la supervisione nello svolgimento della revisione, oltre che l’effettuazione del riesame del lavoro compiuto. L’articolo 10-quater dispone poi che il revisore o la società di revisione mantengano la documentazione relativa a ciascuno dei propri clienti, registrando per ogni singolo esercizio finanziario le informazioni chiave (quindi denominazione sociale, indirizzo, luogo di attività), il nominativo del responsabile della revisione e i corrispettivi per l’attività di revisione e quelli per eventuali ulteriori servizi erogati. Per ogni revisione svolta va creato un fascicolo di revisione comprendente tutti gli elementi significativi attinenti al lavoro svolto, tale fascicolo va completato entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione. È obbligatoria la sua conservazione per 10 anni dalla data della relazione di revisione cui si riferisce, così un soggetto esterno esperto è messo in condizione di ripercorrere le procedure e la documentazione probativa delle conclusioni riportate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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