Vediamo la nuova versione del principio contabile 16 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 16 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.
A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.
Principio numero 16: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Il principio contabile 16 è redatto secondo le disposizioni del codice civile riportate nel capitolo Le immobilizzazioni materiali nella legislazioni civilistica (paragrafo 2).
- Si prendono a riferimento le regole di altri principi contabili per specifiche fattispecie di immobilizzazioni materiali (paragrafo 3).
- Il principio contabile 16 definisce le immobilizzazioni materiali come beni tangibili di uso durevole (…) la cui utilità economica si estende oltre i limiti dell’esercizio. Possono consistere in:
- beni materiali acquistati o realizzati internamente;
- beni materiali in corso di costruzione o produzione;
- somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione (paragrafo 4).
- Viene ritoccato il paragrafo 7 che fornisce la definizione di costo di produzione: il termine “prodotto” viene sostituito con “bene”.
- Al paragrafo 11 resta lo stesso, ma al posto di “valore iniziale da ammortizzare” si definisce il “valore da ammortizzare”.
- Il bilancio in forma ordinaria è quello redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e dalle società non riconducibili alle micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 18).
- Viene modificato il paragrafo 24 indicando che la voce BII5 Immobilizzazioni in corso e acconti comprende:
- immobilizzazioni materiali in corso di costruzione o produzione;
- acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.
- Viene modificato il paragrafo 25, spiegando che le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante.
- Viene ridotto il paragrafo 28: “Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 Altri ricavi e proventi, o nella voce B14 Oneri diversi della gestione“.
- Viene modificato il paragrafo 30, che richiama l’articolo 2435-bis del codice civile per il bilancio in forma abbreviata, in cui “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”, e dunque le immobilizzazioni materiali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce. Per quanto riguarda invece il conto economico, possono essere raggruppate tra loro le voci B10(a), B10(b), B10(c) previste dall’articolo 2425 del codice civile. Le stesse semplificazioni valgono anche per la redazione del bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter).
RILEVAZIONE INIZIALE
- Il principio contabile 16 indica che le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci dalla BII1 alla BII4 vanno rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, tale trasferimento abitualmente si verifica nel momento in cui si trasferisce il titolo di proprietà. Se invece, a causa di clausole specifiche non vi fosse coincidenza tra queste due date, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Per quanto riguarda gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII5, essi vanno rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali somme. (paragrafo 31).
- Al paragrafo 32 si aggiunge che, in merito alle immobilizzazioni immobiliari, i costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile.
- Viene riformulato il paragrafo 35: “Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti“.
- Viene modificato il paragrafo 38 che chiarisce il concetto di costo di produzione, comprensivo dei costi diretti e dei costi generali di produzione, rimandando ai paragrafi 40-43.
- Il paragrafo 41 si concentra sugli oneri finanziari e sulla loro capitalizzazione, che è sospesa durante i periodi nei quali la costruzione del bene è interrotta, mentre nel paragrafo 42 si specifica che gli oneri sono capitalizzabili entro il limite del valore recuperabile del bene.
- Viene modificato il paragrafo 43, che spiega come con il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari alla loro imputazione direttamente a conto economico, si ha un cambiamento di principio contabile (a tal proposito si faccia riferimento al principio contabile 29).
- Viene modificato il paragrafo 46 riguardo le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito, il cui valore, una volta determinato, va rilavato a conto economico alla voce A5 Altri ricavi e proventi.
- Il principio contabile 16, nel paragrafo 48, precisa che i costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.
VALUTAZIONI E RILEVAZIONI SUCCESSIVE
- Nella sottosezione relativa all’ammortamento, viene eliminato il paragrafo 52 della precedente versione del principio contabile 16.
- Viene modificato il paragrafo 60, i tre elementi da conoscere per determinare il piano di ammortamento sono: il valore da ammortizzare, la residua possibilità di utilizzazione e i metodi di ammortamento (quest’ultimo elemento sostituisce i “criteri di ripartizione del valore da ammortizzare” indicati nella precedente versione del principio contabile 16). Inoltre il valore residuo dell’immobilizzazione, inizialmente stimato quando si fissa il piano di ammortamento, va rivisto periodicamente verificando che la stima iniziale sia ancora valida.
- Al paragrafo 62, parlando di ammortamento il termine “criteri” viene sostituito con “metodi”.
- Il principio contabile 16 illustra che il metodo di ammortamento a quote decrescenti va applicato quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile, mentre non è consentito il ricorso a metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati di esercizio della società o di un suo ramo o divisione (paragrafo 63).
- Viene modificato il paragrafo 64, che indica come sia possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto. Viene invece eliminato il riferimento alle circostanze in cui si può calcolare l’ammortamento con il metodo “a quote variabili in base ai volumi di produzione”
- Anche in presenza di un’immobilizzazione materiale la cui vita utile è indefinita, essa viene assoggettata ad un processo di ammortamento considerando tutti gli elementi a disposizione (paragrafo 68).
- Il principio contabile 16 sottolinea che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. In tal senso si parla semplicemente di leggi e non più di “leggi speciali” (paragrafi 70 e 72).
- Viene modificato il paragrafo 74, per cui “l’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto alla voce AIII Riserve di rivalutazione salvo diversa disposizione di legge”.
- Nella modifica al paragrafo 76 si specifica che la disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche a quelli non più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente.
- Nella sezione relativa ai casi particolari viene modificato il paragrafo 81 riguardante le immobilizzazioni materiali perdute a causa di eventi estranei alla normale attività imprenditoriale: queste vengono considerate dismesse con conseguente sopravvenienza passiva da rilevare alla voce B14 Oneri diversi di gestione, mentre l’eventuale rimborso del danno va rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5 Altri ricavi e proventi.
NOTA INTEGRATIVA
- Secondo il principio contabile 16, la nota integrativa descrive i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali indicando, in aggiunta agli altri elementi, l’importo della rivalutazione al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto (paragrafo 86).
- Nel paragrafo 89 si fa riferimento all’articolo 2427 del codice civile per le informazioni richieste nella nota integrativa sulle immobilizzazioni materiali:
- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, comma 1, n. 1)
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (art. 2427, comma 1, n. 2)
- “l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, comma 1, n. 8)
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, comma 1, n. 9).
- Nei paragrafi 90 e 91 si spiega che le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 del codice civile. Sono invece tenute ad applicare il paragrafo 89 le micro-imprese che redigono la nota integrativa.
ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE
- La nuova versione del principio contabile 16 si applica ai bilanci il cui esercizio ha inizio dal 1° gennaio 2016 (paragrafo 92).
- “Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 16 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nel principio contabile 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” (paragrafo 94).
- “Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 16 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi del principio contabile 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio” (paragrafo 95).