La scadenza del terzo trimestre solare determina, per i revisori di molti enti locali, la necessità di procedere alla verifica ordinaria di cassa. Il c.1 dell’art. 223 del TUEL, infatti, stabilisce che: “L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.” La trimestralità viene spesso fatta coincidere con la scadenza dei trimestri dell’anno solare, benché questa non sia una regola prevista normativamente.
La verifica di cassa, concettualmente analoga a quella prevista per gli organi di controllo di enti privati, ne differisce in relazione alla normativa di riferimento e alla documentazione da esaminare, specifica per gli enti pubblici; un utile schema metodologico è contenuto nella, seppur datata, circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 21/01/1997.
Il controllo dei revisori dell’ente locale deve fondamentalmente focalizzarsi su:
- le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle uscite;
- i sistemi in uso per la contabilizzazione delle entrate e delle uscite;
- il riscontro delle risultanze delle scritture contabili dell’ente con quelle del tesoriere;
- la concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto anche mediante eventuale riconciliazione delle partite sospese (mandati da pagare, reversali da incassare, riscossioni e pagamenti da regolarizzare, reversali e mandati non ancora contabilizzati).
La documentazione da esaminare è costituita principalmente da:
- giornale di cassa;
- conto del tesoriere;
- mandati di pagamento e reversali di incasso;
- documentazione fiscale, delibere e determine dei responsabili;
- altra eventuale documentazione giustificativa a supporto dell’entrata o della spesa.
Inoltre, l’organo di revisione deve verificare la convenzione di tesoreria (in particolare, al fine di rilevarne la scadenza), l’eventuale utilizzo dell’anticipazione di cassa (verificandone il rispetto dei limiti di legge e l’esistenza della delibera che lo prevede) e la corretta gestione della cassa vincolata (verificando l’esistenza della delibera che determina l’ammontare della cassa vincolata, nonché gli utilizzi e i reintegri della stessa).
Se si tratta della prima verifica, dopo l’assunzione dell’incarico, è necessario che l’organo di revisione prenda visione dei regolamenti dell’ente in materia contabile, al fine di prendere atto di eventuali disposizioni integrative che vi possono essere contenute sul tema.
Risulta poi di fondamentale importanza, per l’organo di revisione, avere una idea chiara di chi siano gli agenti contabili, interni o esterni, di diritto o di fatto, poiché anche su questi si dovrà estendere la verifica.
In esito alla verifica effettuata, l’organo di revisione redige un verbale nel quale segnala eventuali irregolarità rilevate.
Art 223 TUEL, circolare RGS n. 5 del 21 gennaio 1997
Commenti 1
Un revisore dei conti di enti locali, prende atto che nel Comune nel quale è stato nominato, il revisore precedente,non ha effettuato le verifiche di cassa. Il revisore nuovo deve fare una comunicazione alla corte dei conti o si può astenere da fare tale comunicazione ?