Nuova Versione del Principio Contabile 20: Analisi e Differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 20 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 20 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 20: TITOLI DI DEBITO

  • Il principio contabile 20 è stato redatto prendendo a riferimento le disposizioni del codice civile riportate nel capitolo “I titoli di debito nella legislazione civilistica” (paragrafo 2).
  • Si rimanda alle regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano fattispecie specifiche relative ai titoli di debito oggetto del principio contabile (paragrafo 3).
  • Viene modificato il paragrafo 4 includendo tra i titoli di debito i titoli strutturati, che sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“derivato incorporato”). Essi generano flussi finanziari diversi rispetto a quelli che avrebbero luogo se non fosse stata presente la componente derivativa, nel caso in cui lo strumento derivato sia un titolo di debito, il suo trattamento contabile è definito in questo principio. L’OIC XX “Strumenti finanziari derivati” disciplina lo scorporo della componente derivata e la contabilizzazione della stessa.
  • Il principio contabile 20 ridefinisce e specifica i concetti di:
    • Costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, ovvero il prezzo pagato comprensivo dei costi accessori rappresentati dai costi di transazione definiti dal paragrafo 18. (paragrafo 5)
    • Premio di sottoscrizione, ovvero il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell’emissione rispetto al valore di rimborso (in tal caso il titolo è emesso sotto la pari) (paragrafo 6).
    • Scarto di sottoscrizione, ovvero il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell’emissione rispetto al valore rimborsato (in tal caso il titolo è emesso sopra la pari) (paragrafo 7).
    • Zero coupon bond, che sono titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza. (paragrafo 10).
    • Valore nominale di un titolo di debito, cioè l’ammontare definito contrattualmente che si ha diritto di esigere alla scadenza (paragrafo 11).
    • Tasso di interesse nominale di un titolo è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del titolo (paragrafo 12).
    • Bilancio in forma ordinaria, che viene redatto in funzione delle disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) o dalle società che non rientrano tra le micro-imprese (art. 2435-ter) (art. 2435-ter) (paragrafo 13).
    • Costo ammortizzato, per la cui definizione si fa riferimento ai principi contabili internazionali (art. 2426, comma 2 del codice civile), e in particolare allo IAS 39: “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità” (paragrafi 14 e 15).
    • Criterio dell’interesse effettivo, ovvero un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo” (paragrafo 16).
    • Tasso di interesse effettivo, cioè “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su titoli. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)” (paragrafo 17).
    • Costi di transazione, che sono “i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario” (paragrafo 18).
  • Dalla nuova versione del principio contabile 20 vengono eliminati i paragrafi 8, 10, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, con conseguente rinumerazione.
  • Viene ridotto il paragrafo 22 su utili o perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza che vanno iscritti alternativamente:
    • Nella voce C16 (b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”
    • Nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”
  • Al paragrafo 28 il termine “rivalutazione” viene sostituito con “ripresa di valore”.
  • Il principio contabile 20 richiama l’articolo 2435-bis del codice civile, per cui nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani. I titoli sono dunque esposti nello stato patrimoniale nella voce BIII Immobilizzazioni finanziarie o nella voce CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata possono essere raggruppate tra loro le seguenti voci previste dall’art. 2425:
    • Voci C16 (b) e C16 (c)
    • Voci D18 (b) e D18 (c)
    • Voci D19 (b) e D19 (c)

Valgono le stesse semplificazioni anche per il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 29).

  • Il principio contabile 20 al paragrafo 30 dispone che:
    • I ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell’esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi vanno iscritti nella voce D Ratei e risconti dell’attivo dello stato patrimoniale.
    • I risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi vanno iscritti nella voce E Ratei e risconti del passivo dello stato patrimoniale.
    • Sono esclusi dalle voci dei Ratei e risconti “i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell’esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati”.
    • Richiamando l’articolo 2435-bis del codice civile, “la voce D dell’attivo Ratei e risconti può essere ricompresa nella voce CII Crediti e la voce E del passivo Ratei e risconti può essere ricompresa nella voce D Debiti. In ogni caso le voci CII dell’attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.
  • Nella voce C16 (b) sono rilevati gli “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”, mentre nella voce C16 (c) gli “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” che includono gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio, su titoli di debito immobilizzati e non (paragrafo 31).
  • Viene modificato il paragrafo 32, per cui le voci C16 (b) e C16 (c) accolgono anche gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, che sono la differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, incluse le quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione. Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, questa è rilevata nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”.
  • Nella modifica al paragrafo 33, la svalutazione di titoli immobilizzati dovuta ad una riduzione durevole di valore rispetto al costo d’acquisto è iscritta nella voce D19 (b) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.
  • Allo stesso modo, il paragrafo 34 indica che la svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19 (c) svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La ripresa di valore è imputata a conto economico alla voce D18 (c) rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

 

RILEVAZIONE INIZIALE

  • Viene completamente riformulata questa sezione del principio contabile 20 relativa a titoli immobilizzati e non immobilizzati. Di seguito si riportano tutti i nuovi paragrafi della sezione.
  • I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (paragrafo 35).
  • L’art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. prescrive che “…le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile” (paragrafo 36).
  • L’art. 2426, comma 1, punto n. 9) prevede che “…i titoli… che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore…” (paragrafo 37).
  • Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (paragrafo 38).
  • Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis. In tal caso la società può applicare tali regole. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:
    • i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;
    • i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi (paragrafo 39).
  • Nell’ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato attraverso il criterio dell’interesse effettivo, per cui essi sono ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (paragrafo 40).
  • I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto della eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nella valutazione del titolo al costo ammortizzato (paragrafo 41).
  • In base al criterio dell’interesse effettivo, il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, è costante lungo la durata del credito, e rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale (paragrafo 42).
  • I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali del contratto, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto (paragrafo 43).
  • I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità (paragrafo 44).
  • Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili (paragrafo 45).
  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese rilevano in bilancio i titoli di debito quando avviene la consegna del titolo alla data di regolamento, inoltre, in deroga alle disposizioni dell’articolo 2426, possono iscrivere i titoli al costo di acquisto (paragrafi 46 e 47).
  • Se la società si avvale di quest’ultima opzione, i titoli immobilizzati e quelli non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione del titolo), che consiste nel prezzo pagato più i costi accessori (paragrafo 48).

 

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

  • Successivamente alla rilevazione iniziale, per determinare il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio si osserva il procedimento indicato nel paragrafo 50:
    • “determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale”;
    • “aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo”;
    • “sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo”;
    • “sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli”: il valore risultante è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.
  • “Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari scontando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari” (paragrafo 51).
  • Il tasso di interesse effettivo che si determina in sede di rilevazione iniziale, non viene ricalcolato in seguito e va applicato fino all’estinzione del titolo ad eccezione del caso illustrato al paragrafo 53 (paragrafo 52).
  • Se il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri vanno rideterminati periodicamente perché devono riflettere le variazioni del tasso di interesse. Il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono rilevati in base al contratto, nel ricalcolarlo, in alternativa alla curva dei tassi attesi è possibile proiettare l’ultimo tasso disponibile. Quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato non serve ricalcolare il tasso di interesse effettivo (paragrafo 53).
  • Viene modificato il paragrafo 56 che definisce l’importo della perdita di valore alla data di bilancio come differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati, meno gli importi che si stima di non incassare. Tale importo è determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale.
  • La modifica al paragrafo 58 specifica che per il ripristino di valore di un titolo si procede nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata.
  • Con la modifica al paragrafo 59 riguardante i titoli non immobilizzati, si parla di costo ammortizzato e non più di costo d’acquisto.
  • Nel principio contabile 20 viene modificato il paragrafo 60 che definisce il procedimento per determinare successivamente alla rilevazione iniziale il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio:
    • “determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale”;
    • “aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo”;
    • “sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo”;
    • “sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli”.
  • Nel cambiamento al paragrafo 61 si chiarisce il concetto di titoli fungibili, ovvero titoli che incorporano gli stessi diritti che sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.
  • Viene eliminato dal paragrafo 64 il riferimento relativo all’andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio.
  • Viene eliminato dal paragrafo 66 il riferimento relativo al prezzo di vendita dei titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell’esercizio.
  • Nel principio contabile 20 ai paragrafi 68 e 71 si parla di costo ammortizzato (non più solo di costo) e di valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
  • Viene riformulato il paragrafo 73 per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter), in cui “i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo”.
  • Viene riformulato anche il paragrafo 74: “I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato)”.
  • Ancora per il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, in base alla modifica al paragrafo 75 gli interessi di titoli che prevedono clausole di step-up o step-down sono rilevati in bilancio a quote costanti. Al paragrafo 76 si indica invece che il premio di sottoscrizione (negoziazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica, premio che è rilevato in rate costanti per la durata del possesso del titolo.
  • Il principio contabile 20 chiarisce il trattamento dei titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese:
    • “Per quanto riguarda la presenza di eventuali indicatori di deterioramento duraturo della solvibilità dell’emittente, si rimanda al paragrafo dal 55. La perdita di valore è determinata dalla differenza tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli eventuali ratei iscritti ai sensi del paragrafo 30, ed il minor valore determinato sulla base di quanto indicato al paragrafo 55” (paragrafo 80).
    • “Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoziazione maturati” (paragrafo 81).
    • “I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo d’acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 46, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. La rilevazione degli interessi che maturano sui titoli non immobilizzati segue le regole dettate nei paragrafi 75-79” (paragrafo 82).
    • “Il metodo generale per la valutazione dei titoli non immobilizzati è quello del costo specifico, che presuppone l’individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi. L’articolo 2426, n. 10, codice civile prevede che ‘Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli di LIFO o FIFO; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa’. Pertanto, è possibile per i titoli, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. Tali metodi sono trattati nell’OIC 13 Rimanenze” (paragrafo 83).
    • Per l’identificazione del mercato di riferimento e per le modalità di determinazione del valore di realizzazione si faccia riferimento ai paragrafi dal 62 al 68 (paragrafo 84).

 

NOTA INTEGRATIVA

  • In base alla modifica del paragrafo 85, non va più fornita in nota integrativa la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico.
  • Vengono eliminati dal principio contabile 20 i paragrafi 58 e 60.
  • Il principio contabile 20 chiarisce le informazioni da fornire nella nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata richiamando l’articolo 2427 comma 1 del codice civile:
    • “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”
    • “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)” (paragrafo 90).
  • Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata si avvalgono della facoltà di valutare i titoli di debito in forma ammortizzata, devono darne menzione in nota integrativa (paragrafo 91).
  • Secondo la modifica al paragrafo 92 le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’articolo 2427 comma 1, numeri 9 e 16 del codice civile. Se invece redigono la nota integrativa, in base al paragrafo 93 le micro-imprese sono tenute ad applicare i paragrafi 90 e 91.

 

ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

  • Il principio contabile 20 va applicato ai bilanci con esercizio dal 1° gennaio 2016 in poi (paragrafo 94).
  • Gli effetti prodotti dall’applicazione del principio contabile 20 in particolare per la riclassificazione di oneri e proventi straordinari sono trattati in base alle disposizioni di prima applicazione illustrate nel principio contabile 12 (paragrafo 95).
  • Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito iscritti a bilancio prima dell’esercizio che inizia a partire dal 1° gennaio 2016, se così fosse la società applica il costo ammortizzato solo ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e di ciò occorre farne menzione in nota integrativa. In caso contrario si applica il criterio del costo ammortizzato a tutti i titoli iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (paragrafo 96).
  • Al paragrafo 97 si spiega che se la società non si avvale della facoltà illustrata al paragrafo precedente, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito deve essere applicato a tutti i titoli retroattivamente. Inoltre “gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economico dell’esercizio in corso”. Dunque la differenza rilevata a inizio esercizio in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile 20 va rappresentata ai fini comparativi:
    • “negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015)”
    • “nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’esercizio precedente”
  • Se una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa sceglie di seguire il criterio del costo ammortizzato, va osservato quanto indicato nei paragrafi 96 e 97, lo stesso vale per una società che redige il bilancio in forma abbreviata o per una micro-impresa che diventano una società che redige il bilancio in forma ordinaria (paragrafo 98).
  • Da ultimo, gli effetti che eventualmente derivano dall’applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione del principio contabile 20 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi del principio contabile 29, dunque voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono essere ancora contabilizzate seguendo la precedente versione del principio contabile 20 (paragrafo 99).

Principio contabile 20

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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