Nuova Versione del Principio Contabile 18: Analisi e Differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 18 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del DL 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 18 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 18: RATEI E RISCONTI

  • Il principio contabile 18 richiama le disposizioni del codice civile in funzione delle quali viene redatto il principio contabile stesso, che sono riportate nel capitolo I ratei e i risconti nella legislazione civilistica. Vanno osservate le regole contenute in altri principi contabili che disciplinano fattispecie specifiche relative a ratei e risconti (paragrafo 2).
  • Vengono eliminati gli altri riferimenti contenuti nel paragrafo 2 della versione precedente.
  • Il principio contabile 18 specifica il concetto di bilancio in forma ordinaria, ovvero il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e dalle società non riconducibili alle micro-imprese (art. 2435-ter, introdotto col DL 139) (paragrafo 7).
  • Viene modificato il paragrafo 8, che nella sua nuova formulazione rimanda all’articolo 2424 del codice civile:
    • Ratei e risconti attivi vanno rilevati nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce D ratei e risconti;
    • Ratei e risconti passivi vanno rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E ratei e risconti.
  • Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis), si richiede che lo stato patrimoniale comprenda “solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Si richiama il comma 2 dell’articolo 2435-bis prevedendo che:
    • “La voce D dell’attivo ratei e risconti possa essere ricompresa nella voce CII dell’attivo Crediti“;
    • “La voce E del passivo ratei e risconti possa essere ricompresa nella voce D del passivo Debiti“;
    • Tali semplificazioni vanno applicate nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 11).
  • Secondo la modifica al paragrafo 17, nell’ambito della determinazione della quota di competenza, l’applicazione del criterio del tempo fisico non riguarda più le cedole dei prestiti obbligazionari.
  • In merito alla recuperabilità del valore, nel paragrafo 21 viene eliminato l’esempio degli interessi riferito alle svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria.
  • Il principio contabile 18 indica che la parte maturata dei ratei passivi va esposta in bilancio al valore nominale (paragrafo 22).
  • Viene eliminato dal principio contabile 18 il caso particolare del maxicanone nelle operazioni di leasing finanziario.
  • Viene modificato il paragrafo 25, che nella sua nuova versione rimanda all’articolo 2427 comma 1 del codice civile, per il quale vanno indicate in nota integrativa:
    • 1) ” i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro”;
    • 4) “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo”;
    • 7) “la composizione delle voci ‘ratei e risconti attivi’ e ‘ratei e risconti passivi’ quando il loro ammontare è apprezzabile”;
  • Sempre nel paragrafo 25 si aggiunge che “la nota integrativa indica la composizione delle voci ‘ratei e risconti attivi‘ e ‘ratei e risconti passivi‘ quando il loro ammontare è apprezzabile, nonché, ove rilevante, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni”.
  • Il principio contabile 18 chiarisce che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in nota integrativa vanno forniti “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”. Vengono invece eliminati i riferimenti all’articolo 2435-bis comma 5 del codice civile. (paragrafo 26).
  • Secondo il paragrafo 27 le micro-imprese (art. 2435-ter) sono esonerate dalla redazione della nota integrativa “quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9 e 16 del codice civile”. Le micro-imprese che invece redigono la nota integrativa sono tenute ad applicare il paragrafo 26.
  • La presente versione del principio contabile 18 va applicata ai bilanci il cui esercizio ha inizio dal 1° gennaio 2016 in poi (paragrafo 28).
  • Per facilitare la fase di transizione al nuovo principio contabile 18, sono state previste regole particolari per la prima applicazione (paragrafo 29).
  • Infine, nell’apposita sezione “I ratei e i risconti nella legislazione civilistica” vengono richiamate le norme del codice civile sul trattamento contabile e sull’informativa nella nota integrativa per i ratei e risconti sulle quali è intervenuto il DL 139:
    • Articolo 2424-bis, comma 6: “Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo”.
    • Articolo 2427, comma 1, numero 4: “La nota integrativa deve indicare (…) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (…)”.

Articolo 2427, comma 1, numero 7: “La nota integrativa deve indicare (…) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi e della voce altri fondi dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce altre riserve“.

Principio contabile 18

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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