La rinunzia del sindaco ha effetto immediato

di Giorgio Gentili - - Commenta

La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il 1 dicembre 2014 il documento “La rinunzia del sindaco” in cui sono state illustrate modalità e caratteristiche della dichiarazione di rinunzia dei membri del collegio sindacale, e sono riportate le argomentazioni favorevoli alla tesi, già sostenuta dal CNDCEC, dell’immediata efficacia della rinunzia del sindaco anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente.
Nel documento sono evidenziati altresì comportamenti prudenziali da adottare in occasione della rinunzia all’incarico, utili a delimitare eventuali responsabilità dei sindaci dimissionari.
In particolare, le dimissioni del sindaco, meglio se adeguatamente motivate, devono essere comunicate attraverso lettera a/r o Pec all’organo amministrativo della società e per conoscenza al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci supplenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni, chiedono l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell’incarico. In caso di inerzia da parte degli amministratori possono provvedere alla comunicazione i professionisti cessati.
In riferimento alla rinunzia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o sindaco unico), incaricato della revisione legale dei conti, viene esclusa la proroga semestrale delle funzioni previste dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all’organo di controllo interno (art. 1, co. 2, dm 261/2012).

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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